Disposizioni applicative del decreto n. 521 del 22 novembre 1999 per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada.

IL DIRETTORE GENERALE dell'autotrasporto di persone e cose

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni, relativa alla istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi; Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1999, n. 521, che reca «Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada»; Considerato che con il decreto ministeriale sopracitato e' stata ridisciplinata la materia delle autorizzazioni al trasporto internazionale di merci, facilitando l'accesso al mercato del trasporto internazionale delle imprese nelle forme di cooperative e consorzi a proprieta' divisa; Considerato che l'art. 8 del citato decreto ministeriale n. 521 stabilisce che le modalita' di applicazione siano emanate con decreto del dirigente generale preposto alla direzione generale dell'autotrasporto di persone e cose; Considerato che dal 1° maggio 2004 ulteriori dieci Paesi sono entrati a far parte dell'Unione europea (Lituania, Lettonia, Estonia, Slovenia, Ungheria, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Polonia, Malta e Cipro) con conseguente abolizione delle autorizzazioni bilaterali e quindi delle relative quote di assegnazione di viaggi, alle imprese interessate ai trasporti verso tali Paesi; Considerato che dal 1° gennaio 2004, nonostante la riforma della modalita' di attraversamento dell'Austria imperniata su un sistema di «punti», gli stessi «punti» non sono stati pero' distribuiti

agli Stati membri; Considerato che per tale motivo, si e' venuto a modificare il precedente interesse ad utilizzare le autorizzazioni CEMT, valide anche per l'Austria, esclusivamente per trasporti in transito attraverso tale Paese; Considerata la necessita', per i sopracitati motivi, di provvedere in tempo utile, con misure transitorie, alla modifica dei criteri sia per il rinnovo delle autorizzazioni CEMT per l'anno 2005 e successivi, sia per la valutazione dei requisiti relativi alla redazione della prossima graduatoria CEMT; Sentito il parere della Consulta generale per l'autotrasporto istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 6 febbraio 2003, reso nella riunione del 27 luglio 2004;

Decreta

Art. 1.

Imprese che possono conseguire autorizzazioni internazionali

  1. Possono ottenere autorizzazioni per l'autotrasporto internazionale di merci in conto terzi le imprese, consorzi e cooperative a proprieta' divisa, iscritte all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, i cui preposti alla direzione dei trasporti siano titolari di attestato di capacita' professionale per i trasporti internazionali.

  2. I consorzi e le cooperative a proprieta' divisa, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1990, n. 155, nel presentare domanda per ottenere autorizzazioni multilaterali CEMT, possono chiedere di essere collocati in graduatoria sommando i punteggi spettanti a tutte o soltanto ad alcune delle imprese facenti parte del consorzio o della cooperativa. In questa ipotesi, l'autorizzazione multilaterale CEMT verra' intestata al consorzio o alla cooperativa collocata utilmente in graduatoria e i veicoli utilizzati dovranno essere ceduti in locazione dalle imprese i cui punteggi sono stati sommati a quelli del consorzio o della cooperativa.

  3. Sono rilasciate autorizzazioni internazionali per trasporto in conto proprio per le relazioni di traffico che lo richiedono, ai sensi delle disposizioni internazionali.

  4. Le autorizzazioni internazionali di cui al presente decreto, sono rilasciate dalla divisione APC3 - Autotrasporto internazionale di cose, e possono essere multilaterali...

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