DELIBERAZIONE 9 gennaio 2002 - Direttiva concernente le modalita' applicative del provvedimento della Giunta del Comitato interministeriale dei prezzi 9 dicembre 1988, n. 24, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481. (Deliberazione n. 02/02)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 9 gennaio 2002, Premesso che

l'art. 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n.

481 (di seguito: legge n. 481/1995), prevede che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) emani direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti; l'art. 3, comma 3.1, punto 3.1.6, del provvedimento Cip n. 24/88 stabilisce che "A decorrere dal presente provvedimento, a modifica della circolare n. 117 del 18 luglio 1947 del Ministero dell'industria e del commercio, le variazioni delle tariffe dovranno essere applicate dalle aziende distributrici sulle bollette emesse dopo la data di decorrenza indicata nel provvedimento di variazione, limitatamente ai consumi attribuibili al periodo successivo a detta data. Tale attribuzione avverra' su base giornaliera considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo"; la norma di cui al precedente alinea dispone che

  1. i consumi di gas rilevati tra due letture debbano essere attribuiti, ai fini della loro fatturazione nelle fatture di conguaglio, all'intero periodo intercorrente tra dette letture; b) nel caso di variazioni tariffarie intervenute nel periodo intercorrente tra due letture, il criterio dell'attribuzione dei consumi su base giornaliera debba essere applicato considerando convenzionalmente costante il consumo giornaliero nel periodo che intercorre fra due variazioni tariffarie; Viste

    la legge n. 481/1995; l'art. 1559 del codice civile; il provvedimento Cip n. 24/88; vista la delibera dell'Autorita' 19 luglio 2001, n. 164/01 (di seguito: delibera n. 164/01); Considerato che

    nell'ambito dell'istruttoria avviata con la delibera n. 164/01, e' emerso che taluni esercenti, non compiutamente identificati, erroneamente ritenendo equivalente alla lettura dei consumi effettivi la stima dei consumi effettuata sulla base dei consumi storici dell'utente, in caso di variazioni tariffarie applicherebbero il criterio dell'attribuzione dei consumi su base giornaliera valutando non l'intero periodo intercorrente tra due letture, ma quello compreso tra stime di consumo o decorrente da una stima; il comportamento di cui sopra determina una disparita' di trattamento tra gli utenti in quanto siffatte modalita' di calcolo delle variazioni tariffarie, non solo non garantiscono a tutti i clienti un'equa attribuzione dei consumi e delle variazioni tariffarie nei vari periodi di...

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