DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 dicembre 2013, n. 240 - Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 8 gennaio 2008, n. 2 (Regolamento recante criteri e modalita' applicabili nella concessione degli aiuti ad imprese per investimenti inerenti la produzione primaria, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, in adeguamento ai nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo). (14R00017)

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 27 dicembre 2013) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 che ha istituito il fondo di rotazione regionale per gli interventi nel comparto agricolo e prevede la concessione, con le disponibilita' del fondo, di finanziamenti agevolati a favore delle imprese agricole;

Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001;

Visto il «Regolamento recante criteri e modalita' applicabili nella concessione degli aiuti ad imprese per investimenti inerenti la produzione primaria, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, in adeguamento ai nuovi Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato del settore agricolo» emanato con proprio decreto 8 gennaio 2008, n. 02/Pres., di seguito regolamento;

Considerato che gli aiuti di cui al regolamento sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1857/2006;

Considerato che la durata del regolamento e' stabilita, cosi' come indicato dall'art. 14 dello stesso, al 31 dicembre 2013, in corrispondenza alla data originariamente prevista per la scadenza del regolamento (CE) n. 1857/2006;

Visto il regolamento (UE) n. 1114/2013 della Commissione, del 7 novembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1857/2006 per quanto riguarda il periodo di applicazione, che viene prorogato dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014;

Considerato che, stante la proroga del regolamento (CE) n. 1857/2006, le future norme comunitarie, alle quali il regolamento regionale dovra' adeguarsi, presumibilmente non saranno in vigore o non saranno pienamente applicabili al 1° gennaio 2014;

Ravvisata pertanto la necessita' di emanare una modifica al regolamento relativamente al periodo di applicazione, in corrispondenza della nuova scadenza del regolamento (CE) n. 1857/2006;

Considerato inoltre che l'art. 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1857/2006 prevede che i regimi di aiuto esentati continuino a beneficiare dell'esenzione per i sei mesi successivi alla data di scadenza del medesimo regolamento;

Ritenuto pertanto di modificare la durata del regolamento prorogandola fino al 31 dicembre 2014;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione...

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