DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 2008, n. 89 - Regolamento recante modifiche all''appendice XI del regolamento di esecuzione del codice della strada, in materia di individuazione delle sigle di immatricolazione di veicoli per nuove province.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 256 e l'appendice XI;

Visto l'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come modificato dalla legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;

Vista la legge della regione Sardegna 2 gennaio 1997, n. 4, e successive modificazioni;

Vista la legge della regione Sardegna 12 luglio 2001, n. 9;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2007;

Vista la nota n. 6477 in data 29 agosto 2007 del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali;

Udito in proposito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 gennaio 2008;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2008;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

  1. Al comma 1-bis dell'appendice XI - articoli 255 e 256 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

    1. dopo le parole: ´Campobasso CBª sono inserite le seguenti: ´Carbonia-Iglesias CIª;

    2. dopo le parole: ´Matera MTª sono inserite le seguenti: ´Medio Campidano VSª;

    3. dopo le parole: ´Nuoro NUª sono inserite le seguenti:

      ´Ogliastra OG;

      Olbia-Tempio OTª.

      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

      Dato a Roma, addi' 4 aprile 2008

      NAPOLITANO in=33;Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri in=33;Bianchi, Ministro dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Scotti

      Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 131

      Avvertenza:

      Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica

      28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

      Note alle premesse:

      - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

      - L'art. 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto

      1988, n. 400, recante ´Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministriª, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta

      Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita:

      ´Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei

      Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

    4. l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;ª.

      - L'art. 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.

      285 recante ´Nuovo codice della stradaª, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 maggio

      1992, n. 114, cosi' recita:

      ´Art. 100 (Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi). - 1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione.

  2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.

  3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione.

  4. I rimorchi e i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa.

  5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere caratteristiche rifrangenti.

  6. [I veicoli in...

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