DECRETO 22 febbraio 2005 - Procedure per l'assegnazione dei contributi per apparati per trasmissione o ricezione a larga banda dei dati via Internet

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la

30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per l'anno 2005) concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» ed in particolare l'art. 1, comma 212; Ritenuto di dover dare attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 212 della predetta legge 30 dicembre 2004, n. 311 concernenti i contributi per agevolare l'accesso alla larga banda ad Internet;

Decreta

Art. 1.

Procedure per l'assegnazione dei contributi per apparati per trasmissione o ricezione a larga banda dei dati via Internet 1. I contributi di cui all'art. 1, comma 212, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, stabiliti nella misura di Euro 50 per ciascun accesso, elevata ad Euro 75 qualora l'accesso alla rete fissa o alla rete mobile UMTS da parte dell'utente ricada nei comuni il cui territorio sia ricompreso nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e comunque in quelli con popolazione inferiore a diecimila abitanti, sono erogati per il tramite degli operatori di comunicazioni elettroniche con i quali gli utenti abbiano stipulato un contratto di abbonamento annuale al servizio di accesso a larga banda ad Internet.

La concessione del contributo e' disposta entro il limite di spesa indicato al medesimo art. 1, comma 212, della legge.

  1. I contributi vengono corrisposti mediante uno sconto di ammontare corrispondente al contributo previsto per ciascun accesso, praticato sull'ammontare dei contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda ad Internet stipulati a decorrere dal 1° dicembre 2004. Nel caso in cui il contratto di abbonamento al servizio di accesso alla larga banda ad Internet sia stipulato con un operatore di rete mobile UMTS il contributo e' riconosciuto a condizione che il traffico telefonico fatturato dall'operatore di rete mobile sia per almeno il 30% derivante dalla trasmissione o ricezione a larga banda dei dati via Internet.

  2. Il contributo di cui al comma 1 non puo' essere cumulato, nell'ambito della stessa offerta commerciale, con il contributo di Euro 70 di cui all'art. 1, comma 211, della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311, quando erogati, direttamente o indirettamente, da parte dello stesso fornitore nei confronti del medesimo utente.

  3. Ai fini dell'erogazione dei contributi, con provvedimento del Ministero, sono stabilite le tipologie...

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