DETERMINAZIONE 26 novembre 2003 - Appalto di servizi tecnici di importo pari o superiore a 100.000 euro: documentazione amministrativa da produrre a comprova dei servizi di progettazione gia' svolti(Determinazione n20/03)

IL CONSIGLIO

Premesso.

Sono giunti a questa Autorita' degli esposti da parte di alcuni professionisti che segnalavano di essere stati esclusi da una gara tramite licitazione privata per l'affidamento di incarichi di progettazione per importi pari o superiori a 100.000 euro, dopo aver superato la fase di prequalifica, per non aver potuto presentare la documentazione comprovante i requisiti richiesti e la conseguente offerta economica, a causa del ritardo con cui un precedente committente aveva consegnato loro l'attestazione relativa ad incarichi di progettazione gia' svolti, richiesta nella lettera d'invito della stazione appaltante.

Si premette che la ritardata consegna da parte dei precedenti committenti delle attestazioni richieste investe profili organizzativi interni alle singole stazioni appaltanti ed eventuali negligenze nella produzione di atti dovuti devono essere contestate con apposito ricorso amministrativo o giurisdizionale.

Cio' considerato, si ritiene utile fornire delle indicazioni in merito alle clausole - contenute nei bandi di gara e nelle lettere di invito delle stazioni appaltanti - relative alla comprova dei servizi di progettazione svolti in precedenza dai concorrenti.

Tali clausole riguardano la problematica generale delle produzioni documentali ai sensi dell'art. 10, comma 1-quater, legge n. 109/1994, con particolare riferimento al momento in cui sia prevista la produzione della documentazione amministrativa a comprova dei requisiti dichiarati ed al tipo di documentazione da produrre.

Momento in cui deve essere prodotta la documentazione amministrativa a comprova dei requisiti dichiarati.

L'art. 63, comma 8, decreto del Presidente della Repubblica n.

554/1999 prescrive che la stazione appaltante verifichi le dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti previsti ´... ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 1-quater della legge, per quanto compatibiliª.

Quest'ultima disposizione prevede che la verifica avvenga prima di procedere all'apertura delle buste, richiedendo al 10% dei concorrenti di comprovare entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacita' economico-finanziaria e tecnico-organizzativa eventualmente richiesti.

I bandi di gara per l'appalto di servizi tecnici di importo pari o maggiore a 100.000 euro (al di sotto di tale limite il nuovo art. 17, comma 12, come novellato dalla legge n. 166/2002, ne consente l'affidamento diretto), prevedono che alla...

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