Considerazioni su alcune delle misure antiviolenza contenute nella L. n. 119/2013 su sicurezza pubblica e 'femminicidio'

AutoreFrancesco Bartolini
Pagine1-7
1
Arch. nuova proc. pen. 1/2014
Dottrina
CONSIDERAZIONI SU ALCUNE
DELLE MISURE ANTIVIOLENZA
CONTENUTE NELLA
L. N. 119/2013
SU SICUREZZA PUBBLICA
E “FEMMINICIDIO” (*)
di Francesco Bartolini
(*) Questo contributo è tratto dall’Opera di F. BARTOLINI, Lo
stalking e gli atti persecutori nel diritto penale e civile, Collana Tribuna
Juris, ed. La Tribuna.
SOMMARIO
1. Le misure antiviolenza del D.L. n. 93/2013 (contrasto al
“femminicidio”); 1.1) L’allontanamento dalla casa familiare a
iniziativa della P.G. 1.2) La misura di prevenzione per condot-
te di violenza domestica. 1.3) Tutela per gli stranieri vittime
di violenza domestica. 1.4) Maltrattamenti contro familiari e
conviventi; aggravante ex art. 11 n. 11 quinquies c.p. 1.5) Altre
misure antiviolenza di cui al D.L. n. 93/2013.
1. Le misure antiviolenza del D.L. n. 93/2013 (contra-
sto al “femminicidio”)
1.1. L’allontanamento dalla casa familiare a iniziativa
della P.G.
L’art. 282 bis c.p.p. disciplina l’allontanamento dalla
casa familiare come misura cautelare coercitiva a disposi-
zione del giudice. Con il provvedimento di allontanamento
il giudice prescrive all’imputato di lasciare immediata-
mente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di
non accedervi senza l’autorizzazione del giudice che pro-
cede; e può disporre particolari adempimenti e divieti. Per
l’applicazione della misura devono ricorrere i presupposti
generali di ammissibilità previsti per le misure coercitive
in genere: deve procedersi per delitti per i quali la legge
stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superio-
re nel massimo a 3 anni; devono sussistere gravi indizi di
colpevolezza e l’assenza di elementi che facciano ritenere
che il fatto è stato compiuto in presenza di cause di giu-
stif‌icazione o di non punibilità o che sussiste una causa di
estinzione del reato o di estinzione della pena che possa
essere irrogata. Tuttavia, per le fattispecie di gravi reati
contro la persona indicate nel comma 6 dell’art. 282 bis (le-
sioni personali volontarie procedibili d’uff‌icio o comunque
aggravate, violazione degli obblighi di assistenza familiare,
abuso dei mezzi di correzione, riduzione o mantenimento
in schiavitù, prostituzione minorile, pornograf‌ia minorile,
tratta di persone, alienazione o acquisto di schiavi, reati
di violenza sessuale) la misura può essere disposta anche
fuori dai detti limiti di pena, previsti in genere come soglia
minima per l’applicazione delle misure coercitive (diverse
dalla custodia cautelare - art. 280 c.p.p. - per la quale la
soglia minima è la reclusione non inferiore nel massimo
a 4 anni).
All’elenco delle fattispecie di reato per le quali è previ-
sta la deroga ai limiti minimi di pena la L. n. 119/2013 ha
aggiunto le lesioni personali procedibili d’uff‌icio o comun-
que aggravate nonché le minacce aggravate secondo il di-
sposto del secondo comma dell’art. 612. Ciò comporta:
- per il delitto di lesioni, che la misura cautelare può
essere applicata quando il reato non appartiene alla com-
petenza del giudice di pace (la legge di conversione del
D.L. n. 93/2013 ha sottratto alla competenza del giudice
di pace le fattispecie di lesioni personali volontarie perse-
guibili a querela quando il reato è commesso ai danni del
convivente ovvero di uno dei soggetti indicati nel secondo
comma dell’art. 577);
- per il delitto di minacce, che il rinvio al 2° comma
dell’art. 612 comprende sia l’ipotesi della minaccia grave
di per sé e sia l’ipotesi della minaccia grave perché effet-
tuata nei modi descritti dall’art. 339, cui detto 2° comma
espressamente rinvia.
In questo quadro normativo, il D.L. 93/2013 e la legge
di conversionen. 119/2013 hanno inserito la disciplina di
una misura di allontanam ento dalla casa familiare c he
può essere adottata, nell’urgenza di provvedere, diret-
tamente dalla polizia giudiziaria, previa autorizzazione
del P.M., a carico di chi è colto nella f‌lagranza di uno dei
reati elencati nell’art. 282 bis, comma 6, ove sussistano
fondati motivi per riten ere ch e le condo tte c riminose
possano essere reiterate ponendo in grave e attuale pe-
ricolo la vita e l’integrità f‌isica o psichica della persona
offesa (art. 384 bis c.p.p.). L’ambito di applicazione del-
l’allonta namento è lo stesso della vera e prop ria misura
cautelare a dis posizione del giudi ce: ne segue che anche
per la P.G. non vige la soglia minima stabilita, nell’erga-
stolo o nei 3 anni di reclusione, in generale per la legit-
timità delle misure cautelari coercitive. I presupposti e
le condizion i f‌issate per l’adozione del provvedimento ad
opera della P.G. sono molto precisi:

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT