DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 agosto 2011, n. 189 - Regolamento di definizione delle modalita' di concessione dell'anticipazione del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 13, comma 16 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia n. 32 del 10 agosto 2011) IL PRESIDENTE Visto l'art. 13, comma 14, della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12, in base al quale il personale regionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato iscritto dall' 1 gennaio 2001 all'INPDAP gestione trattamento di fine rapporto puo' richiedere all'Amministrazione regionale, in costanza di rapporto di servizio, un'anticipazione del trattamento di fine rapporto, secondo quanto previsto dal sesto all'undicesimo comma dell'art. 2120 del codice civile;

Visto l'art. 13, comma 15, della medesima legge regionale in base al quale l'anticipazione del trattamento di fine rapporto di cui al comma 14 e' concessa per le finalita' previste dall'art. 16-bis della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54 (Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale);

Atteso che, ai sensi del comma 17 dell'art. 13 della citata legge regionale 12/2010, i rapporti tra l'Amministrazione regionale e l'INPDAP sono regolati da apposita convenzione;

Visto il comma 16 dell'art. 13 della legge gia' citata, in base al quale le modalita' di concessione dell'anticipazione di cui al comma 14 sono determinate con apposito regolamento;

Atteso che in data 18 novembre 2010 si e' svolto l'esame congiunto con le organizzazioni sindacali sulla bozza di articolato del previsto regolamento predisposta dall'Amministrazione regionale;

Vista la nota della Direzione Centrale Funzione Pubblica,

Autonomie Locali e Coordinamento delle Riforme, inviata in data 29 novembre 2010, in ottemperanza a quanto disposto della circolare della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale 3 maggio 2001, n. 4 prot. 7488/SG, con la quale le strutture regionali interessate per competenza sono state invitate ad esprimere eventuali osservazioni in merito alla proposta di adozione del succitato regolamento;

Vista la nota del Servizio coordinamento riforme, legislazione e semplificazione dd. 9 dicembre 2010;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia della Regione Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 2011, n.1434;

Decreta:

  1. E' emanato il 'Regolamento di definizione delle modalita' di concessione dell'anticipazione del trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 13, comma 16 della legge regionale 16 luglio 2010, n.12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007)' nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 2. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

  2. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

TONDO

Allegato

Regolamento di definizione delle modalita' di concessione dell'anticipazione del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 13, comma 16 della legge regionale 16 luglio 2010, n.

12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio puriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 dellla legge regionale 21/2007).

Art. 1.

Finalita' 1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di concessione dell'anticipazione del trattamento di fine rapporto in attuazione dell'art. 13, comma 16 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007).

Art. 2.

Ambito di applicazione 1. L'anticipazione del trattamento di fine rapporto puo' essere richiesta dai dipendenti regionali, in attivita' di servizio, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, che abbiano maturato, alla data della domanda, otto anni di servizio regionale utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

Art. 3.

Percentuale concedibile per l'anticipazione 1. L'anticipazione concedibile non puo' essere superiore al 70 per cento dell'ammontare del trattamento cui il richiedente avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta, ed e' soggetta alle ritenute di legge.

Art. 4.

Finalita' dell'anticipazione 1. Le anticipazioni, ai sensi dell'art. 13, comma 15 della legge regionale 12/2010 possono essere concesse per le seguenti finalita':

a) spese per terapie e interventi straordinari di carattere sanitario da sostenere per se' o per i familiari conviventi;

b) acquisizione della prima casa di abitazione per se', per i figli conviventi o in comproprieta' con il coniuge, ovvero con la persona convivente di fatto o con i figli conviventi, adibita a stabile dimora;

c) lavori di ristrutturazione o comunque di miglioramento funzionale dell'abitazione di proprieta' del richiedente, del coniuge o di figli conviventi, di quella in locazione o comodato;

d) spese di arredamento dell'abitazione adibita a stabile dimora della famiglia, nonche' spese per contratti di locazione e trasloco del richiedente;

e) matrimonio;

f) nascite, riconoscimento di figli naturali, dichiarazione giudiziale di paternita' o maternita', ovvero adozione;

g) estinzione di mutui fondiari o edilizi stipulati per acquisto o ristrutturazione;

h) oneri da sostenere in unica soluzione per riscatti e ricongiunzioni ai fini previdenziali e di quiescenza;

i) risarcimento da responsabilita' civile per danni provocati dal dipendente, anche se conseguenti a reato, purche' ne' doloso, ne' preterintenzionale, ovvero risarcimento per danni provocati da familiari conviventi ed a carico del dipendente stesso;

l) pagamento di imposte di successione.

  1. Per le finalita' di cui al comma 1, lettere b), c) e g) la richiesta deve riguardare l'unica adeguata abitazione di proprieta' oppure quella inadeguata, purche' adibita a stabile dimora della famiglia o quella in locazione o comodato. Ai' fini del presente regolamento per abitazione adeguata, si intende un alloggio avente un numero di vani, esclusa cucina ed accessori, uguale o superiore ai componenti il nucleo famigliare aumentato di uno. In caso di proprieta' o comproprieta' di piu' alloggi si sommano i vani di proprieta' o le quote corrispondenti alla comproprieta' di ogni singolo alloggio. E comunque considerato inadeguato un alloggio composto da non piu' di due vani. E' considerato inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche quando un componente del nucleo famigliare sia disabile.

    Art. 5.

    Presentazione della domanda e documentazione comune a tutte le finalita' delle anticipazioni 1. La domanda e' presentata, per tutte le finalita' di cui all'art. 4, comma 1, entro due anni dal verificarsi dell'evento o dell'intervento.

  2. Per tutte le finalita' indicate dall'art. 4, comma 1, il dipendente presenta:

    a) copia di un documento di riconoscimento in corso di validita';

    b) stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi a quella di presentazione della domanda. Se i coniugi hanno residenze diverse...

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