Estinzione anticipata di mutui contratti da enti locali; applicazione della norma di cui all'art. 49, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449

Ai comuni Alle province Alle comunita' montane Ai consorzi di enti locali e, per conoscenza: Al Ministero dell'interno All'ABI All'ANCI All'UPI All'UNCM Alla Cassa DD.PP.

Sono pervenute a questo Ministero ed a quello dell'interno numerose richieste di parere riguardanti l'interpretazione dell'art. 49, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; in relazione ad esse si ritiene utile fornire le seguenti indicazioni, d'intesa con il Ministero dell'interno.

La norma in esame afferma che: "Gli enti locali possono procedere negli anni dal 1998 al 2005 all'estinzione anticipata di passivita' onerose derivanti dai mutui in essere al 31 dicembre 1996 con le banche mediante la contrazione di nuovi mutui di importo non superiore al 25% del residuo debito alla fine dell'anno precedente attestato dall'istituto mutuante, maggiorato dell'indennizzo eventualmente previsto a tale titolo nei contratti in precedenza sottoscritti. Tale facolta' non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Gli enti locali possono altresi' procedere alla estinzione anticipata dei mutui mediante entrate in conto capitale, compresi gli oneri di urbanizzazione. In tal caso la disposizione si applica a condizione che si tratti di mutui per le medesime finalita' alle quali e' vincolata l'utilizzazione degli oneri di urbanizzazione".

I problemi sollevati possono essere riassunti nel seguente modo: 1) ambito soggettivo di applicazione della norma; 2) ambito oggettivo; 3) contenuti della facolta' e impatto sulle norme di finanza locale; 4) criterio di calcolo del 25% del residuo debito e importo del mutuo; 5) disciplina delle somme rivenienti dai nuovi mutui; 6) finalita' della procedura di estinzione anticipata; 7) mutui da considerare ai fini dell'estinzione anticipata; 8) permanenza del concorso statale in caso di estinzione anticipata con entrate proprie.

  1. Ambito soggettivo.

    1.1. La norma si riferisce agli "enti locali" ma l'art. 49 e' rubricato sotto la voce "comuni e province". Si chiede di sapere se destinatari della disposizione possano intendersi anche altri enti locali quali comunita' montane, consorzi di enti locali, citta' metropolitane e unioni di comuni.

    Al riguardo si ritiene che la norma vada interpretata alla luce della definizione data all'espressione "enti locali" dall'art. 1 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, riguardante proprio l'ambito di applicazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali: al secondo comma tra essi vengono individuati oltre che i comuni e le province, anche le comunita' montane, le citta' metropolitane e le unioni di comuni.

    Tali enti d'altra parte rientrano anche nella disciplina relativa all'ordinamento delle autonomie locali dettata con la legge 8 giugno 1990, n. 142 (capo VI aree metropolitane: art. 18 citta' metropolitane art. 26 unioni di comuni, capo IX comunita' montane), che prevede inoltre espressamente i consorzi tra comuni e tra province (art. 25) come soggetti dell'ordinamento delle autonomie locali. Nell'ambito della disciplina in esame non rientrano invece i consorziazienda, e cioe' quei consorzi che gestiscono attivita' economicoimprenditoriale.

    1.2. Per quanto concerne l'altra categoria di soggetti interessati dalla norma in quanto concedenti i mutui, si chiede di sapere in primo luogo se la disposizione riguardi solo le...

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