LEGGE 2 dicembre 1998, n. 434 - Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

  1. Per le finalita' previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, e' autorizzata la spesa di lire 2.600 milioni annue a decorrere dall'anno 1999.

  2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 2.600 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

  3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 2 dicembre 1998

SCALFARO

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Diliberto

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3496): Presentato dall'on. Procacci il 2 marzo 1997.

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 28 aprile 1997, con parere della commissione V.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 15 e 23 settembre 1998.

Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede legislativa, il 1 ottobre 1998.

Esaminato...

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