DECRETO 14 luglio 2011 - Riconoscimento, al sig. Angeletti Andrea, di titolo di studio estero abilitante all''esercizio in Italia della professione di avvocato. (11A10009)

IL DIRETTORE GENERALE

della giustizia civile

Vista l'istanza del sig. Angeletti Andrea, nato il 14 settembre 1974 a Fano (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Angeletti e' in possesso del titolo accademico ottenuto in data 24 giugno 2004 in Italia presso la Universita' degli studi di Urbino «Carlo Bo»;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Pesaro;

Considerato che il Ministerio dell'educacion spagnolo, con atto del 21 settembre 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Illustre Colegio de Abogados de Jaen» (Spagna);

Ritenuto, altresi', di non attribuire ulteriore rilevanza ai certificati prodotti attestanti ulteriore formazione acquisita in Italia, in quanto verte su materie diverse rispetto a quelle oggetto della misura compensativa stessa;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente e' in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di...

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