Ancora sull' incompatibilità del difensore coindagato

AutoreLuigi Fadalti
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La Corte di appello di Venezia con sentenza 2 febbraio - 16 febbraio 1998 (pubblicata in questa Rivista 1998, 719, con nota a firma dello scrivente «Incompatibilità del difensore coindagato») ebbe ad affrontare in modo assai articolato il problema rappresentato dalla riferibilità o meno alla previsione contenuta nell'art. 106 comma primo c.p.p. nell'ipotesi in cui il difensore si trovi coindagato con la persona che lo abbia nominato.

Il caso sottoposto all'esame della Corte veneta era sostanzialmente il presente.

Nell'ambito di un procedimento a carico di 54 persone ed avente per oggetto molteplici delitti contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti il P.M., ritenuti ravvisabili elementi di responsabilità per il reato di favoreggiamento a carico di un avvocato nominato difensore di alcuni tra gli indagati, ne chiedeva il rinvio a giudizio.

Il giudice per le indagini preliminari, investito dalla fissazione dell'udienza preliminare, ritenendo essersi implicitamente verificata una causa di incompatibilità all'esercizio del ministero del difensore, ometteva di far notificare avviso di fissazione dell'udienza preliminare all'avvocato, a sua volta imputato, per così dire «sollevandolo» dal proprio incarico.

All'udienza preliminare dapprima e successivamente in limine litis al dibattimento, il nuovo difensore degli imputati precedentemente assistiti dall'avvocato al quale - così come esposto - era stata omessa la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, eccepiva la nullità dell'avviso medesimo ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p.

La Corte di appello di Venezia con la sentenza citata affermò la legittimità di tale procedura, che ritenne non essere stata «un'involontaria omissione», ma una meditata scelta del Gip.

A tale affermazione il giudice veneto pervenne a seguito di una ampia ed attenta disamina dell'art. 106 c.p.p., affrontato nei diversi aspetti interessanti il rapporto fiduciario tra il cliente ed il proprio difensore; anche nella prospettiva della celebrazione di un processo «giusto» ovvero non suscettibile di possibili «inquinamenti» dipendenti dall'esistenza di interessi conflittuali nell'esercizio del ministero difensivo.

Il giudice di merito concluse sostanzialmente che l'art.106 c.p.p. si applica sol quando il difensore, oltre ad essere coindagato con la persona che lo abbia nominato, «si trovi con lui in una posizione di sostanziale contrasto di interessi».

La Suprema Corte, investita...

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