Ancora A Proposito Del Condominio Parziale

AutoreRenato Del Chicca
Pagine657-658
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dott
Arch. loc. cond. e imm. 6/2017
DOTTRINA
ANCORA A PROPOSITO
DEL CONDOMINIO PARZIALE
di Renato Del Chicca
Occupandomi da diversi anni dei problemi condomi-
niali ho maturato tra l’altro la convinzione che, per la na-
tura stessa del condominio, la sua disciplina giuridica sia
certamente tra le più complicate di tutte quelle presenti
nel nostro ordinamento e che come il legislatore, specie
negli ultimi tempi, abbia dato numerose prove di scarsa
capacità, di contradditorietà e di superf‌icialità così anche
la magistratura, sia di merito che di legittimità, sembri
spesso desiderosa di imitare il potere legislativo. Ultimo
esempio di questo modus operandi della magistratura mi
sembra la sentenza della II Sezione della Corte di cassa-
zione civile n. 9986 del 20 aprile 2017 pubblicata sul n. 4 di
questa Rivista e relativo alla partecipazione alle spese di
manutenzione delle scale da parte dei condòmini proprie-
tari di negozi con accesso dalla strada e privi di accesso
all’androne ed alle scale condominiali.
A proposito della ripartizione delle spese per le scale
in generale, problema assai controverso e complicato, ri-
cordo che il Codice civile del 1865 disponeva, all’art. 562,
che le scale fossero mantenute dai proprietari dei diversi
piani cui servivano in ragione del valore di ciascun pia-
no mentre questo criterio è stato abbandonato dal Codice
civile del 1942 con l’art. 1124. In realtà il progetto della
Relazione della Commissione reale della camera seguiva
le orme del Codice civile del 1865 ed invece la Relazione al
Re del Guardasigilli Grandi cosi giustif‌icava il mutamen-
to apportato nel progetto def‌initivo: “Per quanto riguarda
le scale, ho abbandonato il sistema del Codice del 1865
che, secondo la più corretta interpretazione della dottrina
e della giurisprudenza, poneva le spese a carico dei pro-
prietari di quei piani a cui serviva ciascun tratto di scala
in ragione del valore dei piani stessi. Tale sistema, infatti,
portava a conseguenze non del lutto eque, aggravando ec-
cessivamente l’onere dei proprietari degli ultimi piani. Ho
ripartito invece le spese per la manutenzione e ricostru-
zione dei diversi piani a cui servono, per metà, in ragione
del valore dei singoli piani o porzione di piano e per l’altra
metà, in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano
dal suolo. È giusto che i proprietari degli ultimi piani con-
tribuiscano maggiormente di quelli dei piani sottostanti,
perché si presume che col maggiore uso diano luogo al
maggior consumo delle scale”.
Queste argomentazioni sono state ritenute dal Peretti
Griva niente affatto convincenti né, tanto meno, esaurien-
ti e lo stesso autore conseguentemente ha criticato am-
piamente il testo dell’art. 1124 c.c. giudicando preferibile
norma dei Codice civile del 1865 che consentiva di aderire
al criterio, il più preciso e giusto, dell’utilità. Dopo avere
così solo accennato alla complessità del problema delle
spese relative alle scale condominiali, torno alla recentis-
sima sentenza dell’aprile di quest’anno.
La pronuncia della Corte d’appello avverso la quale
è stato proposto il ricorso aveva esplicitato che l’andro-
ne e le scale dell’edif‌icio condominiale sono di proprietà
comune anche dei proprietari dei locali terranei aventi
direttamente accesso dalla strada, sicché non poteva farsi
ricorso alla f‌igura del condominio parziale.
Il ricorso viene rigettato ricordando a sostegno della
decisione la pronuncia della Corte di cassazione n. 761
del 5 febbraio 1979 secondo cui l’androne e le scale costi-
tuiscono elementi necessari per la conf‌igurabilità stessa
del fabbricato e rappresentano, inoltre, tramite indispen-
sabile per il godimento e la conservazione, da parte ed a
vantaggio di detti soggetti, delle strutture di copertura, a
tetto od a terrazza; la sentenza n. 15444 del 10 luglio 2007
per la quale anche tali condòmini ne usufruiscono quanto
meno in ordine alla conservazione e manutenzione della
copertura dell’edif‌icio; la pronuncia n. 2328 del 6 luglio
1977 secondo la quale anche i proprietari di locali forniti
di un accesso diverso dall’androne e dal vano scale “sono
tenuti o concorrere, sia pure in misura minore, alle spe-
se di manutenzione (ed eventualmente di ricostruzione)
dell’androne e delle scale, in rapporto e in proporzione
all’utilità che anche essi possono in ipotesi trarne quali
condomini ... per accedere, come è loro diritto, nei locali
della portineria e al tetto o al lastrico solare ... sia avuto
riguardo all’obbligo ...” della manutenzione dei suddetti
beni comuni.
La sentenza in esame ricorda anche ma non lo condi-
vide, l’insegnamento contenuto nella pronuncia n. 7885
del 27 settembre 1994 in virtù del quale si riconosce la
conf‌igurazione del condominio parziale con riferimento
all’androne ed alle scale.
In altra occasione, in proposito, ho ricordato il dictum
della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n.
7449 del 7 luglio 1993, unica pronuncia che ho rinvenu-
to delle Sezioni Unite su questo argomento, per il quale
nelle precedenti decisioni della Corte si è enunciato “il
principio, indubbiamente corretto, secondo cui una cosa
non può proprio rientrare nel novero di quelle comuni se
serva per le sue caratteristiche strutturali soltanto all’uso
e al godimento di una parte dell’immobile oggetto di un
autonomo diritto di proprietà.... in quanto la destinazione
particolare esclude già all’origine che il bene rientri nella
categoria delle cose comuni, e che ad esso possa quindi
riferirsi la norma dell’art. 1117 del codice civile.”
Come esempio chiarif‌icatore viene ricordata l’ipotesi di
una scala che serva per accedere a un solo appartamento
dell’edif‌icio condominiale.
Questo principio è condiviso in maniera pregevole ed
assolutamente esaustiva dalla sentenza della Cassazione
civile, Sez. II del 27 settembre 1994 n. 7885 della quale è
stato relatore il Dott. Raffaele Corona.

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