Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi dei pubblici dipendenti. Adempimenti da eseguire entro il 30 giugno 1998 - articoli 26 e 45, comma 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale dell'8 aprile 1998

Alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri Segretariato generale

A tutti i Ministeri

Al Consiglio di Stato - Ufficio del

segretario generale

Alla Corte dei conti - Ufficio del

segretario generale

All'Avvocatura generale dello Stato

- Ufficio del segretario generale

Alle Amministrazioni dello Stato ad

ordinamento autonomo (tramite i

Ministeri vigilanti)

Ai prefetti

Alle regioni

Alle province

Ai comuni

Alle comunita' montane

Agli enti pubblici non economici

(tramite i Ministeri vigilanti)

Agli enti di ricerca (tramite i

Ministeri vigilanti)

Alle aziende del Servizio sanitario

nazionale (tramite le regioni)

Alle universita'

Alle istituzioni scolastiche

(tramite i provveditorati agli

studi)

Alle autorita' di coordinamento e

vigilanza

All'Agenzia autonoma per la

gestione dell'albo dei segretari

comunali e provinciali

Premessa.

Il 30 giugno p.v. scade il termine per quattro importanti

adempimenti, previsti dai commi 12, 13 e 14 dell'art. 58 del decreto

legislativo n. 29/1993 come modificato dall'art. 26 del decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 80. A questi adempimenti sono tenute le

amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi ai

propri dipendenti.

Infatti, esse sono obbligate a trasmettere, entro il 30 giugno di

ogni anno, all'Anagrafe delle prestazioni, gestita dal Dipartimento

della funzione pubblica, una serie di dati relativi a tali incarichi.

Come e' noto per i dipendenti pubblici vige il divieto di svolgere

incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o preventivamente

autorizzati dalle amministrazioni alle quali organicamente

appartengono. Tale divieto e' stato ribadito dal comma 7, dell'art.

58, con alcune opportune esclusioni soggettive ed oggettive previste

nel comma 6 (vedi n. 2). Lo stesso comma 7 ha aggravato le sanzioni

per la violazione del divieto.

In correlazione con il riferito divieto, i commi 8 e 9 impongono

rispettivamente alle amministrazioni pubbliche diverse da quelle di

appartenenza, agli enti pubblici economici e ai soggetti privati che

intendono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici, di

richiedere preventivamente l'autorizzazione alle amministrazioni di

appartenenza dei dipendenti stessi.

Inoltre, il comma 11 pone a carico dei medesimi soggetti pubblici e

privati l'obbligo di comunicare (entro il 30 aprile di ogni anno)

alle amministrazioni di appartenenza i dati relativi ai compensi

erogati nell'anno precedente per lo svolgimento degli incarichi

conferiti a dipendenti pubblici.

La violazione di questi obblighi e' rispettivamente sanzionata

negli stessi commi 8, 9 e 11.

Si e' in tal modo assicurato l'obiettivo di concentrare tutte le

informazioni relative agli incarichi in questione nelle

amministrazioni di appartenenza.

Percio' l'obbligo di riversare le predette informazioni

nell'Anagrafe gestita dal Dipartimento della funzione pubblica e'

posto esclusivamente a carico delle amministrazioni di appartenenza.

Il comma 15 prevede distinte sanzioni per la violazione degli

obblighi di cui ai commi 11, 12, 13 e 14. Queste sono diversamente

graduate se poste in essere da altre amministrazioni pubbliche, da

enti pubblici economici o da soggetti privati (vedi n. 4).

1) Adempimenti da eseguire entro il 30 giugno (commi 12, 13 e 14).

  1. Primo adempimento. In base al comma 12, tutte le amministrazioni

    pubbliche, che conferiscono o autorizzano ai propri dipendenti

    incarichi retribuiti non compresi nei compiti e doveri di ufficio,

    devono trasmettere al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco

    degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi

    nell'anno precedente.

    Tale elenco deve essere compilato secondo le specifiche indicate

    nell'apposito programma informatico le cui modalita' di acquisizione

    sono indicate al paragrafo 5. Esso dovra' contenere: a) i dati

    identificativi dei dipendenti pubblici interessati (generalita',

    qualifica, codice fiscale); b) l'indicazione dell'oggetto

    dell'incarico; c) l'indicazione del compenso lordo previsto o

    presunto. L'elenco deve essere accompagnato da una relazione nella

    quale siano indicate le norme in base alle quali vengono conferiti o

    autorizzati gli incarichi, la coerenza di questi ultimi con i

    principi del buon andamento dell'amministrazione e le eventuali

    misure adottate per il contenimento delle spese ad essi relativi.

    Entro il 30 giugno di ogni anno, anche le amministrazioni che

    nell'anno precedente non hanno conferito o autorizzato incarichi ai

    propri dipendenti, devono comunicare di non avere conferito incarichi

    rientranti nelle fattispecie assoggettate a comunicazione.

    Questo primo adempimento serve ad aggiornare annualmente la banca

    dati (Anagrafe) con le informazioni relative ai nuovi incarichi

    conferiti o autorizzati dalle amministrazioni pubbliche ai propri

    dipendenti nell'anno precedente. In tal modo il Dipartimento della

    funzione pubblica acquisisce tutte le informazioni necessarie per

    tenere sotto controllo la complessa materia degli incarichi, come

    richiede il comma 16.

  2. ...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT