Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi dei pubblici dipendenti. Adempimenti da eseguire entro il 30 giugno 1998 - articoli 26 e 45, comma 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale dell'8 aprile 1998
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Premessa.
Il 30 giugno p.v. scade il termine per quattro importanti
adempimenti, previsti dai commi 12, 13 e 14 dell'art. 58 del decreto
legislativo n. 29/1993 come modificato dall'art. 26 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80. A questi adempimenti sono tenute le
amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi ai
propri dipendenti.
Infatti, esse sono obbligate a trasmettere, entro il 30 giugno di
ogni anno, all'Anagrafe delle prestazioni, gestita dal Dipartimento
della funzione pubblica, una serie di dati relativi a tali incarichi.
Come e' noto per i dipendenti pubblici vige il divieto di svolgere
incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o preventivamente
autorizzati dalle amministrazioni alle quali organicamente
appartengono. Tale divieto e' stato ribadito dal comma 7, dell'art.
58, con alcune opportune esclusioni soggettive ed oggettive previste
nel comma 6 (vedi n. 2). Lo stesso comma 7 ha aggravato le sanzioni
per la violazione del divieto.
In correlazione con il riferito divieto, i commi 8 e 9 impongono
rispettivamente alle amministrazioni pubbliche diverse da quelle di
appartenenza, agli enti pubblici economici e ai soggetti privati che
intendono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici, di
richiedere preventivamente l'autorizzazione alle amministrazioni di
appartenenza dei dipendenti stessi.
Inoltre, il comma 11 pone a carico dei medesimi soggetti pubblici e
privati l'obbligo di comunicare (entro il 30 aprile di ogni anno)
alle amministrazioni di appartenenza i dati relativi ai compensi
erogati nell'anno precedente per lo svolgimento degli incarichi
conferiti a dipendenti pubblici.
La violazione di questi obblighi e' rispettivamente sanzionata
negli stessi commi 8, 9 e 11.
Si e' in tal modo assicurato l'obiettivo di concentrare tutte le
informazioni relative agli incarichi in questione nelle
amministrazioni di appartenenza.
Percio' l'obbligo di riversare le predette informazioni
nell'Anagrafe gestita dal Dipartimento della funzione pubblica e'
posto esclusivamente a carico delle amministrazioni di appartenenza.
Il comma 15 prevede distinte sanzioni per la violazione degli
obblighi di cui ai commi 11, 12, 13 e 14. Queste sono diversamente
graduate se poste in essere da altre amministrazioni pubbliche, da
enti pubblici economici o da soggetti privati (vedi n. 4).
1) Adempimenti da eseguire entro il 30 giugno (commi 12, 13 e 14).
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Primo adempimento. In base al comma 12, tutte le amministrazioni
pubbliche, che conferiscono o autorizzano ai propri dipendenti
incarichi retribuiti non compresi nei compiti e doveri di ufficio,
devono trasmettere al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco
degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi
nell'anno precedente.
Tale elenco deve essere compilato secondo le specifiche indicate
nell'apposito programma informatico le cui modalita' di acquisizione
sono indicate al paragrafo 5. Esso dovra' contenere: a) i dati
identificativi dei dipendenti pubblici interessati (generalita',
qualifica, codice fiscale); b) l'indicazione dell'oggetto
dell'incarico; c) l'indicazione del compenso lordo previsto o
presunto. L'elenco deve essere accompagnato da una relazione nella
quale siano indicate le norme in base alle quali vengono conferiti o
autorizzati gli incarichi, la coerenza di questi ultimi con i
principi del buon andamento dell'amministrazione e le eventuali
misure adottate per il contenimento delle spese ad essi relativi.
Entro il 30 giugno di ogni anno, anche le amministrazioni che
nell'anno precedente non hanno conferito o autorizzato incarichi ai
propri dipendenti, devono comunicare di non avere conferito incarichi
rientranti nelle fattispecie assoggettate a comunicazione.
Questo primo adempimento serve ad aggiornare annualmente la banca
dati (Anagrafe) con le informazioni relative ai nuovi incarichi
conferiti o autorizzati dalle amministrazioni pubbliche ai propri
dipendenti nell'anno precedente. In tal modo il Dipartimento della
funzione pubblica acquisisce tutte le informazioni necessarie per
tenere sotto controllo la complessa materia degli incarichi, come
richiede il comma 16.
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