DETERMINAZIONE 30 luglio 2002 - Programma per la costruzione, l'ammodernamento e l'acquisto di immobili destinati a caserme ed alloggi di servizio della Guardia di finanza, in forza dell'art. 29 della legge 18 febbraio 1999, n. 28. (Determinazione n. 21/2002)

IL CONSIGLIO

Considerato in fatto.

Il Ministero dell'economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di finanza - in forza dell'art. 29 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, parte seconda, del 25 maggio 2002, n. 122, un bando di gara avente ad oggetto la realizzazione di un programma per la costruzione, l'ammodernamento e l'acquisto di immobili destinati a caserme ed alloggi di servizio. Il bando in sintesi prevede l'affidamento ad un istituto di credito della realizzazione del programma, previo suo finanziamento coperto da contributi pubblici annuali.

A seguito della pubblicazione del suddetto bando di gara l'ANCE (Associazione nazionale costruttori edili), ha inviato all'Autorita' una segnalazione in ordine alla sua legittimita' ed il Consiglio dell'Autorita', conformemente a quanto disposto nel suo regolamento di funzionamento, stante il rilievo della questione ed il coinvolgimento di molteplici interessi, ha convocato un'audizione che si e' tenuta il 17 luglio 2002. All'audizione hanno partecipato i rappresentanti dell'ANCE, della Guardia di finanza, del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'ANIEM (Associazione nazionale della piccola e media industria edile ed affini).

In particolare, il direttore generale dell'ANCE ha ribadito le perplessita', gia' manifestate nell'esposto inoltrato, in ordine alla mancata previsione nella legge 18 febbraio 1999, n. 28, e successive modificazioni, dell'obbligo della banca di scegliere, ai fini dell'esecuzione del programma de quo, un'impresa di costruzioni con qualificazione SOA. Ha rilevato che il modello operativo sotteso al bando di gara, data l'entita' e la complessita' delle opere da realizzare, ha notevoli ripercussioni sul piano giuridico e su quello economico-produttivo, risultando altresi' estromesse dal mercato le piccole e medie imprese. Ha inoltre posto in evidenza che vi sono dubbi di natura tecnica in ordine ai criteri di aggiudicazione, in quanto non sarebbe chiaro nel bando se la percentuale di sconto da offrire riguardi solo il tasso di interesse del finanziamento oppure anche le tariffe dei provveditorati regionali alle OO.PP. sulla base dei quali andrebbero determinati i corrispettivi. Ha sottolineato la notevole diversita' di queste tariffe e l'impossibilita' per i concorrenti di offrire un ribasso medio che andrebbe calcolato ponderando i diversi importi delle opere da realizzare in ogni regione che, invece, al momento dell'offerta risultano ancora individuate. In sostanza il contratto non sarebbe a prestazioni corrispettive, ma di tipo aleatorio.

L'Ance si e' espressa negativamente sulla configurabilita', nella fattispecie in esame, di un appalto di servizi, in base al rilievo che l'acquisto di immobili da destinare a caserme richiede pur sempre opere di ristrutturazione con costi sicuramente superiori ai valori di acquisto. L'ANCE ha, infine, proposto, quale unica possibile soluzione per fare salva la legittimita' della procedura di cui trattasi, che il bando prescriva che l'aggiudicatario debba, in fase esecutiva, procedere alla scelta delle imprese esecutrici sulla base di appositi criteri, fra i quali quello di possedere l'attestazione SOA, tesi ad assicurare la scelta di imprese commisurate al tipo di lavori da eseguire. Detta associazione ha ritenuto, inoltre, che occorre inserire nella convenzione ulteriori clausole (quali, ad esempio, il divieto di cessione del contratto o il divieto di subappalto) consentendo in tal modo di...

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