Comunicato relativo al decreto del Ministero della sanita' 29 maggio 1998, n. 227, concernente: "Regolamento recante l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della sanita' ed i medici ambulatoriali, specialisti e generici, operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della sanita' per l'a...

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, sono apportate le seguenti correzioni

alla pag. 22 del predetto supplemento ordinario, alla fine della seconda colonna, subito dopo l'art. 31, l'art. 32 deve intendersi sostituito dai seguenti articoli

"Art. 32.

Commissione consultiva centrale 1. Presso il Ministero della sanita' - Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanita' e dell'assistenza sanitaria di competenza statale, e' istituita, con decreto del direttore del suindicato Dipartimento, una commissione consultiva composta da

  1. due funzionari del Ministero della sanita'; b) tre rappresentanti dei sindacati SUMAI e SMESASN che hanno sottoscritto la presente intesa.

  1. Per ogni componente effettivo e' previsto un componente supplente che subentra in caso di assenza o impedimento del titolare.

  2. La suindicata commissione e' presieduta dal direttore del Dipartimento o da un suo delegato e le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero della sanita'.

  3. La cessazione dell'incarico di medico ambulatoriale comporta anche la decadenza da componente della commissione.

  4. Il componente sospeso dall'incarico ambulatoriale e' sostituito dal supplente.

  5. La commissione delibera a maggioranza. Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza della meta' dei componenti piu' uno.

  6. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente e nell'ipotesi di cui all'art. 8, comma 2, prevale la proposta piu' favorevole all'imputato.

  7. La commissione ha compiti consultivi, e deve essere sentita nei casi espressamente previsti del presente regolamento.

  8. Essa, inoltre, formula proposte per il miglioramento del servizio ed esprime pareri sulle questioni concernenti l'applicazione del presente regolamento che le parti firmatarie della presente intesa ritengono di volta in volta di dover sottoporre al suo esame.

  9. Detta commissione, nel caso in cui si esprima in ordine a procedimenti disciplinari, puo' sentire, di propria iniziativa, o su richiesta dell'interessato, l'interessato stesso.

  10. La commissione e' convocata dal presidente di sua iniziativa o a...

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