MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 6 ottobre 2003, n. 296 Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e le sedi periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Capo I Destinazione di uso e classificazionedegli alloggi di servizio IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 8 della legge 10 agosto 2000, n. 246; Visto l'articolo 21 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570; Visto l'articolo 2 della legge 16 settembre 1960, n. 1014; Visto l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 1995, n.

176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n.

284; Visto l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314; Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 marzo 2002 recante l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale riservati ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; Visto l'articolo 129 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699; Visto il contratto collettivo nazionale del comparto aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo del 24 maggio 2000, parte seconda, sezione prima, allegato A, nonche' il relativo contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto il 24 aprile 2002, allegato A; Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative delle distinte aree contrattuali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 26 maggio 2003 e 25 agosto 2003; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 47891/3103 in data 8 settembre 2003;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Destinazione di unita' abitative ad alloggi di servizio 1. La destinazione di unita' abitative ad alloggi di servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, e le sedi periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (CNVVF) e' disposta con provvedimento del capo del Dipartimento, nei limiti consentiti dagli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di bilancio.

  1. In relazione all'esigenza di una pronta presenza in servizio del personale nell'interesse dell'Amministrazione, i provvedimenti di destinazione di uso hanno ad oggetto alloggi ubicati nelle sedi di servizio. Con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) ed f), in caso di indisponibilita' di alloggi nelle sedi di servizio, si puo' procedere alla destinazione di uso di alloggi esterni ubicati nel territorio dello stesso comune.

  2. E' fatto divieto di mutare la destinazione di uso degli alloggi di servizio, finche' permane il vincolo di destinazione costituito con il provvedimento di cui al comma 1.

    Art. 2.

    Classificazione degli alloggi di servizio 1. Gli alloggi di servizio sono classificati nelle seguenti categorie

    1. alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico; b) alloggi di servizio in assegnazione temporanea a titolo oneroso; c) alloggi collettivi di servizio in uso temporaneo.

      Capo II Alloggi di servizio gratuiticonnessi all'incarico Art. 3.

      Personale assegnatario 1. Gli alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico sono destinati al seguente personale

    2. ispettore generale capo del CNVVF; b) dirigenti del CNVVF con incarico di direttori centrali nell'ambito del Dipartimento; c) direttori regionali ed interregionali; d) dirigente della Scuola per la formazione di base del Dipartimento; e) comandanti provinciali; f) personale volontario del CNVVF con incarico di custode dei distaccamenti volontari.

      Art. 4.

      Organi competenti all'assegnazione 1. L'assegnazione degli alloggi di cui all'articolo 3, comma 1, e' disposta con provvedimento del capo del Dipartimento, per quanto riguarda il personale di cui alle lettere a), b), c) e d), e dei direttori regionali ed interregionali, per quanto riguarda il personale di cui alle lettere e) ed f). I provvedimenti di assegnazione al personale di cui alla lettera f) sono adottati su proposta del comandante provinciale.

  3. I provvedimenti di assegnazione adottati dai direttori regionali ed interregionali sono comunicati al Dipartimento.

    Art. 5.

    Durata dell'assegnazione, rilascio e recupero coattivo dell'alloggio 1. L'assegnazione e' limitata al...

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