DECRETO 22 Maggio 2007 - Procedure e modalita' per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari, di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 14 novembre 2000, n. 338, recante "Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari", la quale all'art. 1, comma 3, prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, sentite la Conferenza dei rettori delle universita' italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le procedure e le modalita' per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei cofinanziamenti previsti dalla legge stessa;

Visto l'art. 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone un ampliamento delle categorie dei soggetti nei riguardi dei quali trova applicazione quanto previsto dall'art. 1 della legge n. 338/2000, nonche' un incremento delle risorse finanziarie da destinare al riguardo;

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso il 18 aprile 2007;

Visto il parere della Conferenza dei rettori delle universita' italiane, espresso con la nota del 21 febbraio 2007;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto del decreto

  1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 338/2000, le procedure e le modalita' per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari, da cofinanziare con i fondi previsti dallo stesso art. 1, commi 1 e 2, e dall'art. 144, comma 18, della legge n. 388/2000.

  2. La procedura di selezione degli interventi e' diretta alla formazione di un piano triennale, integrato ed unitario, costituito dagli interventi individuati a norma della legge n. 338/2000 e del presente decreto.

  3. Il piano triennale assume come riferimento la programmazione degli interventi per il diritto allo studio universitario, nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni ed alle province autonome dalla normativa vigente in materia.

  4. Le modalita' di presentazione delle richieste di cofinanziamento, le condizioni di ammissibilita' ed i criteri di selezione degli interventi sono indicati negli articoli successivi.

    Art. 2.

    Soggetti che possono presentare richieste di cofinanziamento

  5. I soggetti che possono presentare richieste di cofinanziamento sono:

    1. le regioni;

    2. le province autonome di Trento e di Bolzano;

    3. gli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario, di cui all'art. 25 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;

    4. le universita' statali, ovvero le fondazioni di cui all'art. 59, comma 3, della legge n. 388/2000;

    5. le universita' non statali legalmente riconosciute, ovvero le fondazioni e le associazioni senza scopo di lucro promotrici delle universita' e ad esse stabilmente collegate;

    6. le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale statali e legalmente riconosciute;

    7. i collegi universitari legalmente riconosciuti di cui all'art. 33 della legge 31 ottobre 1966, n. 942;

    8. i consorzi e gli enti istituzionali ed operativi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano costituiti appositamente per le finalita' di cui alla legge n. 338/2000;

    9. le cooperative di studenti, costituite ai sensi dell'art. 2511 e ss. del codice civile, a condizione che lo statuto preveda tra gli scopi la costruzione e/o la gestione di residenze ed alloggi o servizi da destinare agli studenti universitari;

    10. le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale operanti nel settore del diritto allo studio provviste di riconoscimento giuridico, il cui statuto preveda tra gli scopi la costruzione e/o la gestione di residenze ed alloggi o servizi da destinare agli studenti universitari;

    11. le fondazioni e le istituzioni senza scopo di lucro, che siano provviste di riconoscimento giuridico, il cui statuto preveda tra gli scopi la costruzione e/o la gestione di residenze ed alloggi o servizi da destinare agli studenti universitari.

  6. I requisiti dei soggetti di cui alle lettere i), j), k) del comma precedente devono essere validamente documentati, a pena di esclusione, mediante produzione di copia dello statuto.

    Art. 3.

    Tipologie di interventi e spese ammissibili

  7. Sono ammissibili ai benefici di cui all'art. 1 del presente decreto:

    1. i seguenti interventi su immobili gia' esistenti, adibiti o da adibire ad alloggi o residenze per studenti universitari:

      1) abbattimento delle barriere architettoniche;

      2) adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di igiene e sicurezza;

      3) manutenzione straordinaria;

    2. gli interventi di recupero, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, restauro, risanamento;

    3. gli interventi di nuova costruzione o ampliamento di alloggi o residenze per studenti universitari;

    4. l'acquisto di edifici da adibire ad alloggi o residenze per studenti universitari, con esclusione dell'acquisto, da parte dei soggetti di cui all'art. 2, lettere i), j), k) di edifici gia' adibiti a tale scopo.

  8. Per gli interventi di tipologia A) sono finanziabili le spese necessarie all'esecuzione dei lavori e delle opere indicate in tali interventi. Non sono ammesse le spese tecniche e generali, le spese per arredi e le spese per attrezzature didattiche e scientifiche.

  9. Per gli interventi di tipologia B), C), D) sono finanziabili le spese per l'acquisto delle aree e/o dell'immobile oggetto dell'intervento, per l'esecuzione dei lavori e delle opere necessarie alla realizzazione dell'intervento, per arredi fino ad un massimo di 2.000,00 euro a posto letto, per attrezzature didattiche e scientifiche.

  10. Le spese tecniche e generali diverse da quelle di intervento e di acquisto di cui ai comma 2 e 3 sono escluse dal cofinanziamento.

  11. Sono ammesse al cofinanziamento le spese previste nella richiesta presentata solo se effettivamente sostenute in data successiva a quella nella Gazzetta Ufficiale di pubblicazione del presente decreto purche' adeguatamente documentate e rendicontate.

  12. Gli interventi che, per effetto del cofinanziamento pubblico complessivo di cui beneficiano, sono tenuti, per norma vigente, al rispetto delle procedure di evidenza pubblica, non possono derogare da tale vincolo neanche se l'intervento viene appaltato in data antecedente a quella di pubblicazione del piano.

  13. Sono esclusi dal cofinanziamento gli interventi gia' iniziati o gia' terminati al momento della pubblicazione del presente decreto. Per gli interventi di cui all'art. 3, punto 1, lettera D), alla data di pubblicazione del presente decreto non dovra' essere gia' stato stipulato l'atto di acquisto del bene per il quale si chiede il cofinanziamento.

  14. Gli alloggi e le residenze di cui al comma 1 hanno la finalita' di ospitare gli studenti universitari. E' facolta' dell'operatore destinare eventualmente gli spazi realizzati per servizi di supporto alla didattica e alla ricerca e attivita' culturali e ricreative delle medesime strutture anche a studenti universitari non residenti nella struttura.

  15. Gli alloggi e le residenze realizzati con i benefici indicati all'art. 1 del presente decreto sono destinati prioritariamente al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi. Pertanto per gli interventi di cui al comma 1, lettere B), C), D), vige...

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