Alle sezioni unite la questione del termine entro cui eccepire la nullità scaturente dall'omesso avvertimento del diritto all'assistenza del difensore prima dell'esecuzione dell'alcoltest, in violazione dell'art. 114 disp. att. c.p.p.

AutoreFederico Piccichè
Pagine988-990
988
giur
12/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
CONTRASTI
plessità delle cognizioni richieste dalla proposizione dell’ec-
cezione (v. da ultimo, in tal senso, la già richiamata sentenza
n. 36009/2013, che, proprio con riferimento all’ipotesi dei test
previsti dall’art. 186 C.d.S., commi 3 e 4, ha ritenuto che la
deduzione dell’omesso avviso della facoltà di farsi assistere
da un difensore non richiede necessariamente l’intervento
del difensore medesimo. Ciò perché l’avviso intende garanti-
re la semplice conoscenza da parte del difensore del compi-
mento dell’atto, che non deve essere ritardato in attesa che
egli giunga, ove abbia deciso di assistervi. Ed inoltre perché
l’accertamento non è invasivo e non scaturisce da attività
pregresse la cui conoscenza è essenziale per l’esercizio della
difesa) sicché il termine decadenziale per la formulazione di
una eccezione di nullità intermedia prescinde dalla instau-
razione del rapporto tra l’indagato/imputato ed il difensore
oppure, secondo la soluzione più garantista, che, secondo
questo Collegio, appare meglio tutelare le esigenze difensive,
tale termine abbia corso solo dopo la nomina di un difensore
o, comunque, dal compimento di un atto difensivo (per es.
l’opposizione a decreto penale).
In conclusione, per tutte le ragioni che si son sinora
esposte, la possibilità di soluzioni interpretative in radicale
contrasto, afferente il regolamento di un diritto di rilievo
costituzionale, quale il diritto alla difesa, sembra imporre
l’intervento regolatore delle Sezioni unite di questa Corte,
sulla seguente questione: “se in tema di accertamento della
contravvenzione di guida sotto l’inf‌luenza dell’alcol (art.
186 C.d.S.), nel caso di mancato avvertimento alla persona
da sottoporre al controllo alcoli metrico della facoltà di farsi
assistere da un difensore di f‌iducia in violazione dell’art. 114
disp. att. c.p.p., tale nullità - da ritenere a regime interme-
dio - possa ritenersi sanata se non eccepita dall’interessato
prima del compimento dell’atto ovvero immediatamente
dopo ai sensi dell’art. 182 c.p.p., comma 2; nel caso in cui
si ritenga verif‌icata la decadenza entro quale termine e con
quali mezzi la nullità possa essere eccepita”. (Omissis)
alle sezIonI unIte
la questIone del termIne
entro cuI eccepIre
la nullItà scaturente
dall’omesso avvertImento
del dIrItto all’assIstenza
del dIfensore prIma
dell’esecuzIone
dell’alcoltest,
In vIolazIone dell’art. 114
dIsp. att. c.p.p.
di Federico Piccichè (*)
SOMMARIO
1. Il caso. 2. I due orientamenti. 3. L’opinione del Collegio
rimettente. 4. Brevi note conclusive.
1. Il caso
Con l’ordinanza n. 43847/14, che si annota, la Quarta
Sezione Penale della Suprema Corte rimette alle Sezioni
Unite la questione relativa al “limite temporale” entro cui
eccepire utilmente la nullità a regime intermedio derivan-
te dall’omesso avviso alla persona sottoposta alle indagini
della facoltà di farsi assistere dal difensore di f‌iducia, in
violazione dell’art. 114 disp. att. c.p.p., in tema di accer-
tamento della contravvenzione di guida sotto l’inf‌luenza
dell’alcol.
La causa innanzi alla Corte di Cassazione viene pro-
mossa dal Procuratore Generale della Repubblica presso
la Corte di Appello di Venezia, che ricorre avverso la sen-
tenza del Tribunale di Treviso, che, in sede di opposizione
a decreto penale di condanna, aveva assolto l’imputato
per l’insussistenza del fatto dalla contravvenzione di cui
all’art. 186, secondo comma, c.d.s., avendo accolto l’ec-
cezione di nullità dell’alcoltest, che la difesa aveva fatto
valere con apposita memoria, contestualmente alla nomi-
na, in quanto non preceduto dall’avvertimento del diritto
all’assistenza del difensore.
In particolare, con l’impugnazione, il ricorrente lamen-
ta che la nullità a regime intermedio, scaturente dall’omes-
so avvertimento all’indagato del diritto all’assistenza del
difensore, doveva ritenersi sanata, non essendo stata ec-
cepita prima, ovvero, immediatamente dopo l’esecuzione
dell’alcoltest, come imposto dall’art. 182, secondo comma,
c.p.p.
La Quarta Sezione della Suprema Corte, rilevando che
sulla questione si contendono il campo due orientamenti
giurisprudenziali contrapposti, ha ritenuto necessario
“l’intervento regolatore delle Sezioni Unite”.
2. I due orientamenti
Il primo dei due orientamenti, che può ritenersi pre-
valente, afferma che il mancato avvertimento del diritto
all’assistenza del difensore, in violazione dell’art. 114 disp.
att. c.p.p., dia luogo ad una nullità a regime intermedio,
assoggettata alle regole dettate dagli artt. 178, lett. c),
180 e 182 c.p.p., con la conseguenza che tale nullità è da
considerarsi sanata “se non è dedotta prima del compi-
mento dell’atto, oppure, se ciò non è possibile, immedia-
tamente dopo il compimento dell’atto al quale la parte ha
partecipato, ai sensi dell’art. 182 c.p.p., comma 2, anche
mediante lo strumento delle memorie o richieste, senza

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