DECRETO 26 agosto 2011 - Riconoscimento, alla sig.ra Fraioli Arianna, di titolo di studio estero abilitante all''esercizio in Italia della professione di avvocato. (11A12294)

IL DIRETTORE GENERALE

della Giustizia Civile

Vista l'istanza di Fraioli Arianna nata l'11 ottobre 1982 a Sora, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico Laurea in Giurisprudenza ottenuto presso l'Universita' di Cassino in data 14 gennaio 2008;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che l'interessata ha inoltre prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione dell'Ordine degli Avvocati di Cassino del 11 novembre 2009;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 27 settembre 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione dell'11 giugno 2008, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all'«Ilustre colegio de Abogados de Madrid» dal 30 novembre 2010;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente e' in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione...

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