LEGGE REGIONALE 9 settembre 2011, n. 22 - Modifiche alla legge regionale 27 maggio 2005, n. 24 (Nuova disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 25 - Parte prima - del 16 settembre 2011) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche alla legge regionale 27 maggio 2005, n. 24

  1. Alla legge regionale 27 maggio 2005, n. 24 (Nuova disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi), e sue successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

    1. alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 8, le parole 'dal 15 ottobre al 31 dicembre' sono sostituite dalle parole 'dal 1° ottobre al 15 gennaio';

    2. alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 8, le parole 'dal 1° giugno al 30 agosto' sono sostituite dalle parole 'dal 10 maggio al 31 agosto';

    3. il comma 5 dell'articolo 10 e' sostituito dal seguente: '5. Il tesserino e' convalidato annualmente mediante l'effettuazione del versamento della tassa prevista dall'articolo 20, comma 1. Il versamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Il mancato versamento entro il predetto giorno determina l'inidoneita' del titolare del tesserino alla ricerca ed alla raccolta di tartufi e, conseguentemente, in caso di accertata infrazione, l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 18, comma 1, lettera b), della presente legge ed all'articolo 6 della legge regionale 15 marzo 1983, n. 10. Il versamento effettuato successivamente al 31 gennaio ripristina, per la rimanente parte dell'anno di riferimento, l'idoneita' alla ricerca ed alla raccolta, fermo restando l'obbligo di pagamento della soprattassa prevista all'articolo 6 della legge regionale n. 10/1983. Il pagamento della tassa non e' dovuto se, nell'anno di riferimento, non si esercita l'attivita' di ricerca e raccolta di tartufi.';

    4. il comma 6 dell'articolo 10 e' sostituito dai seguenti:

      '6. Il tesserino ha validita' di 10 anni dalla data di rilascio.

      La domanda, indirizzata al Presidente della Provincia competente per territorio, deve essere corredata di:

    5. copia del certificato di idoneita' alla ricerca e alla raccolta del tartufo rilasciato dal Presidente della Commissione di cui al comma 3;

    6. dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante la residenza in uno dei comuni della provincia di competenza;

    7. ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento della tassa annuale di cui all'articolo 20, comma 1;

    8. due fotografie formato tessera del richiedente.

      6-bis. Il tesserino di idoneita' e' rinnovato su...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT