LEGGE 21 agosto 2013, n. 16 - Modifiche all'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni ed iniziative in favore degli enti teatrali e delle province regionali. (13R00463)

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 39 - Suppl. ord. n. 1 - del 23 agosto 2013) REGIONE SICILIANA L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Contributi in favore di enti 1. Il comma 2 dell'art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni e' sostituito dal seguente: "2. Oltre agli enti di cui al comma 1, i soggetti gia' destinatari di precedenti espresse norme regionali di riconoscimento di specifici contributi, ove presentino istanza e abbiano i requisiti per l'accesso ai contributi di cui al presente articolo, possono essere prioritariamente beneficiari di un sostegno economico, nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste nel bilancio della Regione.". 2. Dopo il comma 3 dell'art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni e' inserito il seguente: "3-bis. Ai fini del riconoscimento, dell'attribuzione e dell'erogazione del contributo gli enti presentano: a) una relazione dettagliata relativa alla struttura dell'ente, al numero del personale occupato, ai curricula degli operatori e di tutto il personale nonche' dei singoli componenti degli organi di amministrazione e un elenco dettagliato delle spese di gestione del triennio precedente;

  1. l'elenco di tutte le entrate e finanziamenti a qualsiasi titolo ottenuti dall'ente, specificando dettagliatamente sia nel preventivo che nel consuntivo la finalizzazione del contributo regionale ed, in particolare, gli eventuali altri contributi provenienti da altri enti erogatori. E', altresi', specificata la denominazione degli altri soggetti erogatori e l'entita' degli importi ricevuti;

  2. il bilancio degli ultimi tre anni;

  3. una relazione analitica dell'attivita' per la quale e' richiesto il finanziamento, che consenta il giudizio analitico della congruita' della spesa;

  4. una dichiarazione di inesistenza di incompatibilita' o conflitto di interesse secondo la normativa vigente.". 3. Al comma 4 dell'art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni le parole "all'allegato "1" della" sono sostituite dalla parola "alla". 4. Dopo il comma 8 dell'art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni sono inseriti i seguenti commi: "8-bis. Per le finalita' del presente articolo e' istituito nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013...

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