DELIBERAZIONE 2 ottobre 2003 - Adeguamento ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, dell'aliquota di integrazione tariffaria erogata a titolo di acconto alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel. (Deliberazione n. 115/03)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 2 ottobre 2003; Premesso che

ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n.

481 (di seguito: legge n. 481/1995) tra i compiti trasferiti all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito

l'Autorita) vi e' quello di determinare ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/1991) l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente delle integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel (di seguito: imprese elettriche minori), sulle basi di bilanci certificati; l'art. 7, comma 4, della legge n. 10/1991 prevede che le integrazioni tariffarie in acconto possano essere modificate rispetto ai dati derivanti dal bilancio certificato qualora intervengano variazioni nei costi dei combustibili e/o del personale che modifichino in modo significativo i costi di esercizio per l'anno in corso delle imprese elettriche minori; Viste

la legge n. 481/1995; la legge n. 10/1991; la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (di seguito: legge n.

488/1999); la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (di seguito: legge n.

388/2000); Viste

la deliberazione dell'Autorita' 26 luglio 2000, n. 132/00; la deliberazione dell'Autorita' 18 aprile 2002, n. 63/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 116 del 20 maggio 2002; la deliberazione dell'Autorita' 12 giugno 2003, n. 63/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 155 del 7 luglio 2003; la deliberazione dell'Autorita' 30 maggio 1997, n. 61/97, ed in particolare l'art. 5, recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti istruttori per la formazione di provvedimenti di competenza dell'Autorita'; Considerato che

l'art. 41, comma 1, della legge n. 488/1999, ha stabilito, con decorrenza dal 1 gennaio 2000, la soppressione del Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel) e delle aziende elettriche private (di seguito

Fondo di previdenza elettrico); ai sensi dell'art. 41, comma 2, della medesima legge n. 488/1999, per le maggiori esigenze finanziarie derivanti dalla soppressione del Fondo di previdenza elettrico di cui al precedente alinea, alle aziende elettriche private e' richiesto un contributo straordinario pari a complessive lire 4.050 miliardi (equivalenti a circa 2 miliardi di euro) da erogare in rate annue di eguale importo nel triennio...

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