DELIBERAZIONE 3 ottobre 2011 - Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneita'' del regolamento aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dalla azienda Ferrovia Alifana e Benevento a r.l. di Napoli (assorbita dalla azienda MetroCampania NordEst s.r.l. di Napoli dal 16 marzo 2005), addetto alla lin...

LA COMMISSIONE

Premesso che:

la Ferrovia Alifana e Benevento a r.l. di Napoli (assorbita dalla azienda MetroCampania NordEst s.r.l. di Napoli dal 16 marzo 2005), e' un'azienda che svolge attivita' di trasporto pubblico anche nelle provincie di Napoli e Benevento;

in data 25 marzo 2003, la Ferrovia Alifana e Benevento a r.l. di Napoli e le segreterie provinciali di Napoli delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL e UGL hanno sottoscritto un regolamento aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda, addetto alla linea Napoli- Benevento;

in data 25 marzo 2003, prot. n. 3013, il testo del predetto accordo e' stato inviato alla Commissione di garanzia per la valutazione di idoneita';

in data 8 aprile 2003, prot. n. 4386, il testo di tale accordo e' stato trasmesso alle Associazioni degli utenti e dei consumatori per l'acquisizione del relativo parere ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni;

in data 11 aprile 2003, prot. n. 153/2003/CP/tt, l'ADOC ha espresso, al riguardo, parere favorevole;

in data 28 aprile 2003, anche l'Unione nazionale consumatori ha espresso, al riguardo, parere favorevole;

nessuna altra delle predette associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine al citato accordo;

Considerato che:

lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale e' attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonche' da una regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;

la predetta regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:

dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera A);

individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera B), nonche' delle seguenti modalita' operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16);

i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...);

procedure da adottare all'inizio dello sciopero...

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