LEGGE REGIONALE 6 luglio 2011, n. 19 - Norme per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte dei Comuni e modifica delle LL.RR. nn. 43/2000, 34/2007, 1/2010 e 1/2011.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo del 20 luglio 2011 n. 44) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Piani di vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica 1. I Comuni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono proporre alla Giunta regionale, per l'approvazione, piani di vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica iscritti nel loro patrimonio, nel rispetto della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e della legge regionale 19 dicembre 2001, n. 76 (Norme per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).

  1. I piani prevedono la salvaguardia dei diritti degli assegnatari legittimi, oltre che il diritto di prelazione, in caso di acquisto, da parte degli assegnatari legittimi. Per le unita' abitative che si rendono disponibili si procede alla dismissione, tramite gara di evidenza pubblica, al valore di mercato.

  2. La Giunta regionale puo' altresi' autorizzare per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti una diversa destinazione d'uso degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di loro proprieta', inseriti nei piani di vendita, al solo fine di garantire un pubblico servizio. I Comuni interessati ne possono fare motivata richiesta supportata da specifico atto deliberativo e qualora si verifichi la condizione che a seguito dei Bandi non risultino domande insoddisfatte di assegnazione per gli stessi.

  3. I piani di cui al comma 1 possono essere rimodulati ed approvati dalla Giunta regionale ogni due anni su proposta dei Comuni interessati.

    Art. 2

    Destinazione dei proventi 1. I proventi delle vendite di cui ai piani previsti dall'art. 1 costituiscono erogazione di finanziamento regionale per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio pubblico ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 8 novembre 2006, n. 33 (Modifiche ed integrazioni di leggi regionali concernenti i lavori pubblici e l'edilizia residenziale pubblica) e dell'art. 17, comma 1 della legge regionale 19 agosto 2009, n. 16 (Intervento regionale a sostegno del settore edilizio), da destinare a programmi annuali e pluriennali di intervento di edilizia residenziale pubblica approvati dalla Giunta regionale.

    Art. 3

    Modifiche alle leggi regionali numeri 34/2007, 1/2010 e...

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