Alcune osservazioni sull'istituto del divorzio in Corea del Sud

AutoreRaffaella Losurdo
Pagine325-345
RAFFAELLA LOSURDO
ALCUNE OSSERVAZIONI SULL’ISTITUTO
DEL DIVORZIO IN COREA DEL SUD
S: 1. Introduzione – 2. La disciplina del divorzio nel Codice Civile corea-
no e i relativi aspetti patrimoniali. – 3. Fidanzamento, matrimonio, nullità ed
interruzione per morte del matrimonio. – 4. La tutela dei figli nel divorzio. – 5.
Riforma del diritto di famiglia n. 7427/2005.
1. Nell’ultimo ventennio dello scorso secolo e nei primi anni del 2000, il
numero di divorzi in Corea è cresciuto notevolmente (le richieste di divorzio
effettuate al tribunale sono salite a 33205 nel 2002, rispetto alle 26815 del
1998)1. Le procedure giudiziali di divorzio, in tale periodo, dimostrano una
veloce crescita del fenomeno ed evidenziano due grandi cambiamenti di ten-
denza: l’incremento del numero di donne e di persone anziane che inoltrano
richieste di divorzio2. Diversamente, i dati relativi al biennio 2004/2005,
evidenziano un notevole calo del numero di divorzi (del 16,6%) ed un cor-
relato aumento del numero di matrimoni (del 2%). Contemporaneamente,
però, cresce anche l’età media in cui i giovani contraggono matrimonio, che
si eleva a 30 anni per gli uomini e 27 per le donne e, di conseguenza, cresce
anche l’età in cui viene concepito il primo glio3.
Pertanto, si osserva che la curva dei divorzi cresce nell’ultimo decennio
del XX secolo e nei primi anni del XXI secolo, mentre comincia a decrescere
a partire dall’anno 2004 insieme con una parallela crescita dei matrimoni. Il
riferimento ai dati statistici è importante per comprendere la prospettiva con
la quale i coreani osservano e praticano l’esperienza matrimoniale sia nella
sua dimensione patologica (il divorzio) sia nella sua dimensione genetica (il
matrimonio).
1 Cfr. “Values decline, divorce increases in Korea”, in Korea Herald, 31 dicembre, 2004.
2 Cfr. T. K H-Y, “Corea, aumentano i divorzi fra coppie di lunga data”, in www.
asianews.it., 05/10/2006.
3 Cfr. T. K H-Y, “In Corea sempre meno divorzi ma abitanti sempre più vecchi”, in
www.asianews.it., 09/01/2006.
326 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno V
Questi dati consentono di comprendere meglio la misura della rilevanza
dell’istituto matrimoniale e dell’istituto del divorzio nella vita del popolo
coreano. Inoltre, l’esame dei dati che abbiamo supercialmente descritto ci
permette di osservare come gli stessi sostengano la disciplina giuridica del
divorzio e del matrimonio nell’ordinamento coreano.
Il Codice Civile coreano prevede, come si spiegherà più avanti, due di-
verse procedure di divorzio: una viene chiamata divorzio per accordo (con-
sensuale) e l’altra divorzio giudiziale. Al ne di formalizzare la richiesta di
divorzio è necessario che sussista l’accordo dei coniugi nella richiesta, la
“dichiarazione solenne” del giudice e il rapporto legale all’ufcio governati-
vo entro i tre mesi successivi al ricevimento della pronuncia del giudice (artt.
834, 836 K.C.C.).
2. La Costituzione coreana del 1948, all’art. 10 prevede che «a tutti i cit-
tadini deve essere garantito valore e dignità umana e ciascuno ha il diritto di
raggiungere la felicità. È compito dello Stato confermare e garantire i diritti
umani fondamentali ed inviolabili dell’individuo». Tale innovativa disposi-
zione ha trasformato la società coreana in una libera, democratica e egualita-
ria società, nonostante in essa sia ancora in parte presente l’idea di patriarca-
to. La Costituzione, all’art. 36, stabilisce che «il matrimonio e la famiglia
devono sostenere e costituire le basi della dignità individuale e dell’ugua-
glianza dei sessi e lo Stato deve fare tutto ciò che rientra nei suoi poteri per
raggiungere tale meta. Lo Stato deve impegnarsi a proteggere le madri. La
salute di ogni cittadino deve essere protetta dallo Stato».
In tal senso, ossia in tema di discriminazione tra i sessi e protezione delle
donne, dando uno sguardo a quanto successo alcuni anni fa, si osserverà che
negli anni ‘80, gruppi di donne insorgevano con movimenti di Repressione
delle Aggressioni Sessuali e a Protezione delle Vittime. Esse sostenevano che
non fosse una vergogna per donne e ragazze confessare di essere state ses-
sualmente molestate e fosse importante e di aiuto sviscerare tale problema,
parlandone e persino pubblicando libri in materia4. Grazie a questi movi-
menti, la gente coreana ebbe idea dei diritti individuali e dei diritti umani e,
inoltre, il Parlamento coreano emanò la legge n. 4702 del 5/1/1994 relativa
4 Un esame delle previsioni e dei discorsi a sostegno delle leggi e delle politiche relative alla
sessualità negli anni ‘80, rilevano la predominanza della tradizionale sessualità orientata al ma-
schile e caratterizzata dall’idea di castità. Tale ideologia era particolarmente evidente nelle leggi in
materia di violenza sessuale; ad esempio, il diritto penale coreano classicava il rapimento come
“crimine di castità” (solo le vittime potevano sporgere denuncia per procedere all’azione legale;
una terza parte non poteva denunciare un caso di rapimento). Il risultato era che l’ideologia della
castità operava su due fronti: scoraggiare le vittime a denunciare, perché era deplorevole raccontare
quanto loro accaduto e autorizzare l’incremento di questi crimini evitando arresti e persecuzioni. Le
organizzazioni femminili richiedevano la revisione di questa legge e la ridenizione del rapimento
come violazione del diritto di autodeterminazione sessuale o come crimine violento. Ma nulla cam-
biò no al 1995. Cfr. S, Sexuality policy in Korea in the 1990s: changes and factors, in Korea
Journal, vol. 2, n. 2, summer, 2002.

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