La guida in stato di ebbrezza da alcool: aspetti normativi e sostanziali ed impossibilitÀ di proporre ricorso contro il verbale dell'organo accertatore

AutoreRenato Borri
CaricaMaresciallo ordinario dei Carabinieri di Piacenza
Pagine229-234

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L'assunzione di sostanze alcoliche in certe quantità provoca effetti sull'organismo umano particolarmente pericolosi per chi si pone alla guida di un veicolo, attività questa che richiede concentrazione e prontezza di riflessi.

Si calcola purtroppo che circa il 40% delle morti in incidenti stradali siano direttamente correlate all'alcool.

Occorre innanzitutto distinguere tra stato di ebbrezza e di ubriachezza.

Lo stato di ebbrezza si manifesta sotto forma di annebbiamento delle facoltà mentali con sintomi di esaltazione o stordimento, dunque, oltre alla prontezza di riflessi, vengono compromesse l'acutezza visiva, le capacità di discernimento, la valutazione delle distanze e l'equilibrio generale della guida.

Il conducente in stato di ebbrezza è normalmente capace di guidare; tuttavia tende a mostrare un eccessivo quanto ingiustificato stato di sicurezza che lo porta a sfidare il pericolo, non rendendosi conto dei limiti cui soggiace in virtù del proprio stato di alterazione.

L'ubriachezza è invece uno stato più avanzato, che si manifesta con la quasi totale scomparsa sia pure transitoria, della capacità di coscienza e con una parziale dissociazione mentale. Essa dunque rappresenta un grado di intossicazione da alcool maggiore rispetto allo stato di ebbrezza, tant'è che qualora sia manifesta, con comportamenti antisociali e sconvenienti in luogo pubblico, è sanzionata dall'art. 688 c.p. (depenalizzato; sanzione amministrativa di euro 103).

Tale contravvenzione di ubriachezza punita dall'art. 688 del codice penale concorre con la guida in stato di ebbrezza punita dall'art. 186 del codice della strada, data la diversità degli interessi giuridici rispettivamente tutelati dalle due norme. Nel codice penale, infatti, l'art. 688 mira alla prevenzione dell'alcolismo ed alla tutela dell'ordine pubblico; in quello stradale, invece, l'art. 186 vuole garantire la sicurezza della circolazione sulle strade e l'incolumità di chi vi si trova (vedi anche Cass. pen. 2 febbraio 1996 n. 1299).

La differenza tra l'ebbrezza e l'ubriachezza sta nell'intensità dell'alterazione psicofisica, più grave nella seconda per la presenza di un maggior tasso alcolemico, nonché nel fatto che mentre l'ebbrezza può non essere manifesta, l'ubriachezza è punibile solo quando lo è. L'ubriachezza quindi, in sè comprende e assorbe, dal punto di vista clinico, l'ebbrezza, perché ne costituisce uno stato più avanzato.

Gli effetti del contenuto alcolico nel sangue possono variare sensibilmente da individuo a individuo tanto in relazione a condizioni soggettive quali metabolismo, corporatura, stato di salute generale, eventuale abitudinarietà, quanto alle diverse modalità di assunzione (a digiuno o a stomaco pieno, tempo intercorso tra le diverse assunzioni), ed alle eventuali circostanze esterne (condizioni climatiche).

È opportuno considerare che non è la quantità di alcool ingerita ad essere rilevante, bensì quella che viene metabolizzata dall'organismo; l'assorbimento varia, quindi, sensibilmente da soggetto a soggetto, il che spiega come, nel sottoporre a test con etilometro due conducenti che hanno assunto la stessa quantità di alcool, si possono riscontrare nel sangue differenti tassi alcoolemici.

Può quindi capitare che, in alcune persone, gli effetti che abbiamo elencato si manifestino anche prima del raggiungimento del limite legale.

Può essere perciò indicativo il seguente schema, che correla la quantità di alcool assorbita con le eventuali alterazioni fisiologiche.

Minore di 0,5: loquacità e sensazione di benessere, associate però ad una lieve ma già ridotta diminuzione della visione laterale e della profondità di campo.

Ebbrezza

Tra 0,5 e 1: sensibile riduzione dei tempi di reazione (causata dalla riduzione della velocità di trasmissione degli stimoli), difficoltà di espressione verbale e di coordinamento dei movimenti, diminuita percezione sensoria (chi guida in stato di ebbrezza tende a portarsi al centro della strada poiché l'assunzione di alcool provoca la cosiddetta visione a tunnel), maggiore sensibilità all'abbagliamento causata da un aumento della fotosensibilità. Page 230

Tra 1 e 1,5: andatura rigida e a volte barcollante, percezione sensoria molto ridotta (sono stati eseguiti esperimenti con conducenti in stato di ebbrezza facendoli guidare con tachimetro nascosto: chiedendo loro di marciare ad una velocità prestabilita, gli stessi procedevano generalmente ad una velocità quasi doppia!), forte disinibizione, incapacità di valutare correttamente la profondità di campo ed imprecisa percezione dei colori.

Ubriachezza

Tra 1,5 e 2: sonnolenza e nausea, percezione sensoria completamente distorta; la condotta di guida è irrazionale ed estremamente imprudente, la mancata coordinazione dei movimenti comporta un'altissima probabilità di causare un incidente.

Tra 2 e 3: intossicazione generale, possibile coma (oltre 3,5 g/l).

Lo stato di ebbrezza alcolica del conducente di un veicolo, ai fini della relativa ravvisabilità del reato previsto dall'art. 186 c.s., non deve essere necessariamente accertato con strumenti e procedure determinati dal regolamento (art. 379 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - e D.M. 22 maggio 1990, n. 196), ma può essere dimostrato anche attraverso dati sintomatici, desumibili in particolare dalle condizioni del soggetto sopra descritte, e dalla condotta di guida (difficoltà di linguaggio, andatura barcollante, lentezza e pesantezza dei movimenti, alito emanante odore di alcool, ecc.), i quali conservano la loro rilevanza probatoria accanto o meno all'indagine strumentale.

Costituisce, pertanto, prova del reato di guida in stato di ebbrezza, anche il risultato del prelievo di un campione di sangue del conducente, effettuato esclusivamente per ragioni cliniche, al fine di accertare la causa dello stato soporoso in cui questi si trova (Pret. pen. Treviso, sez. dist. Conegliano, 11 dicembre 1997, Lamberti, in questa Rivista 1998, 358).

È da escludere, invero, che il ricorso alla misurazione indiretta del tasso alcoolemico attraverso l'analisi dell'aria alveolare espirata costituisca l'unico legittimo mezzo di prova dello stato di ebbrezza, essendo l'accertamento strumentale facoltativo e non obbligatorio. Il giudice può, infatti, desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, da qualsiasi elemento sintomatico dell'ebbrezza o dell'ubriachezza, così come può anche disattendere l'esito fornito dall'etilometro, ancorché risultante...

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