DECRETO 4 agosto 2006 - Disposizioni per le autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale ed all'acidificazione dei prodotti della vendemmia

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/99 del 17 maggio 1999 del Consiglio ed in particolare l'allegato V, lettere c) e d), che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunita' lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle varieta' di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola, del vino da tavola.

Visto il regolamento (CE) n. 1493/99 del 17 maggio 1999 del Consiglio ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4 che prevede che ogni Stato membro puo' autorizzare, per le Regioni e le varieta' per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita ´cuveeª nel luogo di elaborazione dei vini spumanti e dei vini spumanti di qualita';

Visto il regolamento (CE) n. 1493/99 del 17 maggio 1999 del Consiglio ed in particolare, l'allegato V punto E il quale prevede che negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionali gli Stati membri possono autorizzare l'acidificazione delle uve fresche, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, prodotti nelle zone viticole Clb;

Visto il regolamento (CE) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 della Commissione e successive modifiche, che fissa alcune modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge n. 82 del 20 febbraio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 del 13 marzo 2006, recante ´Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vinoª;

Visto, in particolare, l'art. 9 della citata legge 82/2006 il quale stabilisce che le regioni e province autonome, con proprio provvedimento, autorizzano annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vino da tavola, vino a IGT, VQPRD e delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei VSQ e dei VSQPRD nonche' l'acidificazione delle uve fresche, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, prodotti nelle zone viticole Clb;

Visto il...

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