DECRETO 6 luglio 2005 - Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 6 luglio 2005 Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione

agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di

cui all'articolo 38 del

legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

di concerto con

il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro delle attivita' produttive, il Ministro della salute e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art. 38 del predetto decreto legislativo, che prevede l'emanazione di un decreto per la definizione dei criteri e delle norme tecniche generali nel rispetto dei quali le regioni disciplinano le attivita' di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574; Visto in particolare il comma 3, lettera a) dell'art. 38, che prevede la definizione di modalita' di attuazione degli articoli 3, 5, 6 e 9 della legge n. 574 del 1996; Considerato che quanto disciplinato nel presente decreto concerne l'intero ciclo (produzione, raccolta, stoccaggio, trasporto e spandimento) dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle sanse umide; Ritenuto che la corretta utilizzazione delle acque di vegetazione concorre alla tutela dei corpi idrici ed in particolare al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualita' di cui al citato decreto legislativo n. 152 del 1999; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 3 marzo 2005, sullo schema di provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

  1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 38, commi 2 e 3 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, i criteri e le norme tecniche generali per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari ai sensi della legge 11 novembre 1996, n.

    574, disciplinando in particolare le modalita' di attuazione degli articoli 3, 5, 6 e 9.

  2. Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere praticato nel rispetto di criteri generali di utilizzazione delle sostanze nutritive ed ammendanti e dell'acqua in esse contenute che tengano conto delle caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientali del sito e che siano rispettosi delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche.

  3. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide disciplinata dalla legge n. 574 del 1996 e dal presente decreto e' esclusa ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 dal campo di applicazione del medesimo decreto legislativo.

    Avvertenza

    Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

    Art. 2.

    Definizioni

  4. Ferme restando le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 152 del 1999 e all'art. 1 della legge n. 574 del 1996, ai fini del presente decreto si intende per

    1. lavorazione meccanica delle olive: le operazioni effettuate durante il procedimento di estrazione dell'olio a partire dal lavaggio delle olive; b) sito di spandimento: una o piu' particelle catastali o parti di esse omogenee per caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientali, su cui si effettua lo spandimento; c) primo spandimento: la prima utilizzazione delle acque di vegetazione e di sanse umide a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su uno o piu' siti di spandimento, ovvero il primo riutilizzo dopo l'eventuale periodo di riposo temporaneo di cui all'art. 4, comma 2; d) spandimento successivo: l'utilizzazione di acque di vegetazione e di sanse umide su uno o piu' siti di spandimento nell'anno successivo ad un precedente spandimento; e) anno: il periodo di tempo che intercorre tra il 1∞ settembre ed il 31 agosto dell'anno successivo; f) frantoi aziendali: i frantoi che esercitano la propria attivita' di trasformazione e valorizzazione agricola con le modalita' indicate all'art. 28, comma 7, lettera c) del decreto legislativo n. 152 del 1999, ad esclusione dei frantoi di tipo cooperativo e associativo; g) titolare del sito di spandimento: il proprietario o conduttore del sito di spandimento.

    Art. 3.

    Comunicazione preventiva

  5. La comunicazione di cui all'art. 3 della legge n. 574 del 1996 e' disciplinata dalle regioni entro i termini previsti dall'art. 38, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 1999 nel rispetto di quanto segue

    1. i contenuti sono conformi almeno a quanto riportato nell'allegato 1 al presente decreto e comprendono una relazione tecnica conforme all'allegato 2; b) l'invio della comunicazione, che perviene al sindaco almeno trenta giorni prima dell'inizio dello spandimento, deve avvenire ogni anno.

  6. Il legale rappresentante del frantoio che produce e intende avviare allo spandimento sul terreno le acque di vegetazione e le sanse umide e' tenuto a presentare la comunicazione di cui al comma 1.

  7. Per gli spandimenti successivi al primo, la comunicazione deve contenere i dati di cui all'allegato 1, lettere B e C, mentre i dati di cui alla lettera D devono essere comunicati solo in caso di loro variazione. Deve altresi' essere comunicata l'eventuale variazione dei dati di cui all'allegato 2.

  8. Il sindaco, sulla base delle informazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1, ovvero dei risultati dei controlli di cui all'art. 7, puo' impartire con motivato...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT