DECRETO 19 gennaio 2005 - Prescrizioni per la valutazione del rischio per l'agrobiodiversita', i sistemi agrari e la filiera agroalimentare, relativamente alle attivita' di rilascio deliberato nell'ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, art. 8, comma 6; Vista la legge 14 febbraio 1994, n. 214, recante la Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla biodiversita' fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992; Vista la decisione 2002/623/CE della Commissione del 24 luglio 2002 recante note orientative ad integrazione dell'allegato II della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio; Visto il protocollo di Cartagena siglato a Nairobi il 24 maggio 2000 e ratificato con la legge 15 gennaio 2004, n. 27; Vista la legge quadro 6 dicembre 1992, n. 394, sulle aree protette e successive modifiche; Visto l'art. 37 della legge sementiera 25 novembre 1971, n. 1096 modificata dal decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, articolo 10 commi 1 e 3; Visti il Regolamento 2081/92/CEE del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari e il Regolamento 2082/92/CEE del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alle attestazioni di specificita' dei prodotti agricoli ed alimentari; Visto il Regolamento 2092/91/CEE del Consiglio del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione biologico dei prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e successive modifiche ed integrazioni; Vista la raccomandazione 2003/556/CE della Commissione del 23 luglio 2003 recante orientamenti per lo sviluppo di strategie nazionali e migliori pratiche per garantire la coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche; Considerata l'esigenza di tutelare l'agrobiodiversita', i sistemi agrari e la filiera agroalimentare in caso di emissione deliberata nell'ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato; Considerato che la gestione dei campi sperimentali presso siti pubblici consente di garantire nel corso degli anni la tracciabilita' delle diverse pratiche colturali predisposte e di disporre di informazioni scientifiche aggiornate; Ritenuto necessario procedere secondo quanto previsto dall'Allegato II del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, di recepimento della direttiva 2001/18/CE ad una valutazione del rischio caso per caso; Ritenuto opportuno definire i protocolli tecnici per la gestione del rischio per l'agrobiodiversita', i sistemi agrari e la filiera agroalimentare in caso di emissione deliberata nell'ambiente di OGM; Considerate le esigenze di consultazione ed informazione pubblica di cui all'art. 12 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224; Acquisito l'assenso al concerto da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 1 aprile 2004; Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 20 maggio 2004;

Decreta

Art. 1.

Campo di applicazione e finalita'

  1. Ai sensi del

    legislativo 8 luglio 2003, n. 224, art. 8, comma 6, il presente decreto definisce le prescrizioni ai fini della valutazione dei rischi per l'agrobiodiversita', i sistemi agrari e la filiera agroalimentare, connessi con l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, in seguito denominati OGM, per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato.

  2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, acquisito il parere favorevole del Comitato di cui all'art. 4, definisce con proprio decreto i protocolli tecnici operativi per la gestione del rischio delle singole specie GM. Detti protocolli saranno aggiornati e/o modificati sulla base di ulteriori conoscenze scientifiche.

    Art. 2.

    Definizioni

  3. Ai fini del presente decreto, ferme restando le definizioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, si intende per

    1. Protocolli tecnici operativi per la gestione del rischio

    schede che individuano le caratteristiche della specie considerata, le modalita' operative e le misure da adottare all'atto dell'emissione deliberata di OGM, volte alla tutela dell'agrobiodiversita', dei sistemi agrari e della filiera agroalimentare; b) Autorita' nazionale competente: Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224; c) Autorita' regionale o provinciale competente: la struttura che ogni singola regione e provincia autonoma designa per gli adempimenti derivanti dal presente decreto; d) Sito: terreni di proprieta' e/o gestiti da istituti di ricerca pubblici, universita', enti di sviluppo agricolo, sistema delle agenzie per la protezione dell'ambiente (APAT-ARPA), regioni e province autonome, enti locali.

    Art. 3.

    Obblighi generali

  4. Fatte salve le disposizioni del Titolo II del decreto legislativo 8 luglio 2003, o. 224, chiunque intenda effettuare una emissione deliberata di OGM nell'ambiente per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato e' tenuto a

    1. effettuare l'emissione deliberata nei siti individuati dalle singole regioni e province autonome; b) effettuare un'analisi e valutazione del rischio che l'emissione comporta nello specifico sistema agroecologico regionale secondo quanto previsto nell'allegato del presente decreto; c) effettuare l'emissione deliberata in conformita' alle indicazioni contenute nei protocolli tecnici operativi di cui all'art. 1, comma 2.

  5. Le regioni e le province autonome provvedono a

    1. designare entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto l'Autorita' regionale o provinciale competente; b) individuare, entro 6 mesi dalla designazione dell'Autorita' regionale o provinciale competente, previo accordo con i proprietari e gestori di cui all'art. 2, lettera d), comma 1, i siti del proprio territorio utilizzabili per la sperimentazione indicando, se del caso, restrizioni motivate per specifici organismi e/o siti di rilascio; c) stabilire tariffe che il notificante e' tenuto a versare per l'utilizzo dei siti di proprieta' o gestiti direttamente; d) trasmettere all'Autorita' nazionale competente i risultati ed ogni ulteriore informazione derivante dai controlli effettuati anche su propria iniziativa.

  6. I provvedimenti di cui al comma 2 sono comunicati all'Autorita' nazionale competente e al Ministero delle politiche agricole e forestali.

    Art. 4.

    Comitato tecnico di coordinamento

  7. Per le finalita' inerenti il presente decreto, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali e' istituito, con apposito...

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