DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 ottobre 2011, n. 234 - Regolamento, recante i criteri e le modalita' per l'esercizio dell'attivita' di agriturismo, in esecuzione dell'articolo 5 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 26 ottobre 2011) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo);

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 avente per oggetto 'Disciplina dell'agriturismo' approvato con proprio decreto 4 novembre 1996, n. 0397/Pres.;

Visto l'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 25/1996 il quale dispone che 'Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, sentite la Commissione consiliare competente e le organizzazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale, e' approvato il regolamento di esecuzione della presente legge (...);

Considerato che la legge regionale n. 25/1996 ha subito plurime modifiche e integrazioni che comportano la necessita' di una revisione del citato regolamento provvedendo alla sua integrale riscrittura;

Richiamata la deliberazione n. 2066 del 15 ottobre 2010 con la quale e' stato approvato, in via preliminare, il 'Regolamento recante i criteri e le modalita' per l'esercizio dell'attivita' di agriturismo, in esecuzione del disposto dell'art. 5 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo)';

Considerato che per l'approvazione definitiva del citato regolamento deve essere acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali e della commissione consiliare competente;

Considerato che nella seduta del 26 gennaio 2011 il Consiglio delle autonomie locali ha espresso parere favorevole sul medesimo regolamento, subordinandolo pero' al rispetto delle condizioni evidenziate nell'estratto del processo verbale n. 2/2011;

Preso atto che la II Commissione consiliare permanente del Consiglio regionale, nella seduta del 19 luglio 2011, ha espresso all'unanimita' parere favorevole sulla citata deliberazione n.

2066/2010, formulando altresi' alcuni suggerimenti;

Ritenuto di recepire sia le condizioni poste dal Consiglio per le autonome locali sia i suggerimenti della Commissione consiliare in quanto migliorativi del testo regolamentare;

Ritenuto, pertanto, di emanare il testo del 'Regolamento recante i criteri e le modalita' per l'esercizio dell'attivita' di agriturismo, in esecuzione del disposto dell'art. 5 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo)';

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1789 di data 29 settembre 2011 con la quale la Giunta medesima ha approvato in via definitiva il 'Regolamento recante criteri e modalita' per l'esercizio dell'attivita' di agriturismo, in esecuzione del disposto dell'art. 5 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo)';

Decreta:

  1. E' emanato il 'Regolamento recante criteri e modalita' per l'esercizio dell'attivita' di agriturismo, in esecuzione del disposto dell'art. 5 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo)', nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

  2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

  3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

TONDO

Allegato

Regolamento, recante i criteri e le modalita' per l'esercizio dell'attivita' di agriturismo, in esecuzione dell'articolo 5 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo).

Art. 1.

F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' per l'esercizio dell'attivita' di agriturismo in esecuzione dell'art.

5 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo).

Art. 2.

Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. operatore agrituristico: l'imprenditore agricolo che svolge attivita' agrituristica;

  2. attivita' agrituristica: l'attivita' di ricezione e ospitalita' o di ristoro esercitata, nei limiti previsti dall'art.

    2135 del codice civile, dall'imprenditore agricolo iscritto nella sezione speciale del registro di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonche' per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attivita' e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attivita' soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e, se societa' cooperativa, iscritta altresi' nel registro regionale delle cooperative di cui all'art. 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo). L'attivita' agrituristica e' svolta attraverso l'utilizzo della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarieta' rispetto alle attivita' di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali, acquacoltura e pesca che devono comunque rimanere principali;

  3. ricezione e ospitalita': l'attivita' con cui l'operatore agrituristico mette a disposizione dei propri clienti locali idonei all'alloggiamento o soggiorno, di seguito denominata attivita' di alloggio agrituristico, o accoglie in spazi aperti destinati alla sosta campeggiatori o turisti muniti di altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili, di seguito denominata attivita' di campeggio agrituristico;

  4. ristoro agrituristico: l'attivita' con cui l'operatore agrituristico somministra pasti e bevande, di seguito denominata attivita' di somministrazione o ristoro agrituristico;

  5. operatore del settore alimentare: la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo, ove per impresa alimentare si intende il soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attivita' connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti;

  6. autorizzazione comunale: il provvedimento amministrativo con cui, per gli effetti di cui all'art. 9 della legge regionale n.

    25/1996, il comune territorialmente competente in base all'ubicazione o alla prevalente ubicazione degli immobili destinati all'attivita' agrituristica, autorizza l'operatore agrituristico all'esercizio dell'attivita' stessa, fissandone limiti e modalita';

  7. prodotti aziendali o di produzione aziendale: i prodotti ottenuti e lavorati dall'impresa agricola, nonche' quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola attraverso lavorazioni esterne, nonche' i prodotti agricoli e agroalimentari trasformati, acquistati dalle cooperative presso le quali sono state conferite o vendute, anche tramite i centri cooperativi di raccolta a esse associati, le materie prime oggetto di trasformazione nel limite del quantitativo conferito o venduto;

  8. prodotti tipici della regione: i prodotti a denominazione di origine, i prodotti ad indicazione geografica ed i prodotti a marchio AQuA ai sensi della legge regionale 13 agosto 2002, n. 21 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualita');

  9. prodotti regionali tradizionali: i prodotti, di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n.

    350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173) e al decreto del direttore generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali 18 luglio 2000 (Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali);

  10. strade del vino: percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli conformi agli standard in uso nell'Unione europea, lungo i quali insistono valori naturali e culturali, vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico, di cui al regolamento per l'attuazione del capo IV della legge regionale 20 novembre 2000, n. 21 'realizzazione delle strade del vino', emanato con decreto del Presidente della Regione 9 agosto 2002, n. 239;

  11. degustazione organizzata: l'accoglienza degli ospiti ai fini della degustazione di prodotti aziendali e di prodotti tipici e tradizionali regionali, ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera i), della legge regionale n. 25/1996;

  12. fattorie didattiche: le aziende del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura il cui imprenditore, nell'ambito delle attivita' previste dall'art. 2135 del codice civile, esercita attivita' culturali e didattiche rivolte in particolare alle scuole e in generale a favore dei consumatori, che assumono anche valenza di fattorie sociali quando estendono i loro servizi alle fasce di popolazione che presentano forme di disagio sociale, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attivita' economiche e produttive) e disciplinate dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 22 gennaio 2010, n.

    7;

  13. altezza sul livello del mare (m/slm): esprime l'altitudine rispetto al livello del mare dell'impresa agrituristica ed e' determinata facendo riferimento all'ubicazione dell'attivita' agrituristica;

  14. spuntino: cibo non cucinato o bevanda;

  15. aree svantaggiate: le aree individuate dalla direttiva 75/273/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia).

    Art. 3.

    Conoscibilita' esterna dell'esercizio dell'attivita' agrituristica 1. L'operatore agrituristico che intenda esercitare l'attivita' agrituristica ne da'...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT