144 Aggiornamento dell'8 settembre 1998 alla circolare n. 4 del29 marzo 1988. Sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa

Il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo n. 385/1993) attribuisce alla Banca d'Italia il potere di proporre al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di norme del medesimo testo unico o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorita' creditizie. Analoga previsione e' stabilita dal decreto legislativo n. 58/1998 per l'inosservanza di disposizioni primarie o secondarie concernenti l'esercizio dei servizi di investimento.

La responsabilita' delle infrazioni e' riferita ai soggetti cui fa capo l'atto irregolare commissivo od omissivo, individuati in relazione alle funzioni svolte, anche in assenza di una corrispondente qualifica formale. Le sanzioni possono essere applicate, quindi, nei confronti di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonche' dei dipendenti cui e' affidata, nell'ambito della struttura aziendale, la responsabilita' di specifiche funzioni presso aree o settori operativi.

La disciplina sanzionatoria risponde all'esigenza di assicurare, in un generale contesto di maggiore competitivita', che lo svolgimento dell'attivita' bancaria e creditizia sia ispirato a principi di prudenza, di correttezza e di trasparenza dei comportamenti da parte degli operatori; in tale ottica, la possibilita' di irrogare sanzioni amministrative si raccorda con le finalita' prudenziali perseguite attraverso le norme di vigilanza informativa e regolamentare.

Le presenti disposizioni disciplinano la procedura sanzionatoria amministrativa e indicano i criteri generali ai quali la Banca d'Italia si ispira nella valutazione delle irregolarita' e nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni.

Sotto il profilo procedurale, la contestazione degli addebiti da parte della Banca d'Italia avviene entro il termine di novanta giorni dall'"accertamento" delle irregolarita'. Il termine decorre, per le violazioni riscontrate nel corso di sopralluoghi ispettivi, dalla data di conclusione dell'ispezione; per quelle rilevate durante l'attivita' di vigilanza cartolare, dal momento in cui la Banca d'Italia e' in possesso di tutti gli elementi utili a qualificare un fatto come sanzionabile.

Il diritto alla difesa e' tutelato mediante la possibilita', per i soggetti destinatari delle contestazioni, di presentare proprie controdeduzioni nonche' di proporre reclamo alla corte di appello di Roma contro il decreto sanzionatorio emesso dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Nel complesso, le valutazioni della Banca d'Italia tengono conto della natura e della rilevanza della violazione e, in generale, delle conseguenze che l'infrazione determina sui profili tecnici aziendali.

In tale ambito, assumono specifico rilievo le violazioni rivenienti dal mancato rispetto delle regole prudenziali, e in particolare di quelle che disciplinano l'assunzione dei rischi, nonche' da carenze negli assetti organizzativi e nel sistema dei controlli interni; peculiare rilevanza e' altresi' attribuita a carenze nei flussi informativi trasmessi alla Banca d'Italia tali da incidere sulla rappresentazione della situazione tecnica dell'intermediario.

Le presenti disposizioni, che istituiscono il capitolo LXIV delle Istruzioni di vigilanza, parte riservata agli enti creditizi, saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entreranno in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione.

____________ ALLEGATO SANZIONI E PROCEDURA SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA (1) SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Premessa La disciplina sanzionatoria risponde all'esigenza di assicurare che lo svolgimento dell'attivita' bancaria e creditizia sia ispirato a principi di prudenza, di correttezza e di trasparenza dei comportamenti da parte degli operatori; in tale ottica, la...

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