Veicoli fuori uso: aggiornamenti normativi. Metalli pesanti. Sistri

AutoreGiulia Guagnini

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1. Introduzione

Il Decreto 5 maggio 2010 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2011, apporta modifiche all’Allegato II del D.L.vo n. 209 del 24 giugno 20031, in materia di veicoli fuori uso. In particolare, l’Allegato tecnico in questione individua i “Materiali e componenti cui non si applica il divieto previsto dall’articolo 9, comma 1)” del D.L.vo n. 209/2003. L’articolo 9 infatti stabilisce il divieto, a partire dal 1° luglio 2003, di produrre od immettere sul mercato materiali e componenti di veicoli contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente, specificando poi che “Tale divieto non si applica nei casi ed alle condizioni previsti nell’allegato II”. Le indicazioni contenute nel citato Allegato assumono pertanto grande rilevanza in quanto individuano le ipotesi in cui possono essere utilizzati, ai fini della produzione o del commercio di veicoli, mate- riali potenzialmente dannosi per l’ambiente, la salute e la sicurezza umane.

2. Analisi normativa

Il divieto di utilizzo di piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente nei materiali e nei componenti di veicoli immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003 - adottato al fine di ridurre la presenza di sostanze pericolose nei nuovi veicoli ed a garantirne la gestione in condizioni di sicurezza - risale alla Direttiva 2000/53/CE2, il cui Allegato II elenca poi una serie di casi in cui tale divieto non risulta applicabile. Numerose esenzioni sono corredate di una data di scadenza: i veicoli immessi sul mercato prima della data di scadenza di una determinata esenzione possono contenere metalli pesanti nei materiali e nei componenti che figurano nell’Allegato medesimo.

In base all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b) della Direttiva in questione, la Commissione europea è tenuta a provvedere all’adeguamento periodico dell’Allegato II rispetto al progresso tecnico e scientifico, sebbene alcune esenzioni dal divieto previsto dalla lettera a) dello stesso paragrafo non debbano essere prorogate bensì eliminate, perché il progresso tecnico ha consentito di evitare l’uso di piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente nelle relative applicazioni. Al contrario, invece, occorre che determinati materiali e componenti contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente continuino a beneficiare di un’esenzione dal divieto, poiché per essi l’uso di tali sostanze risulta ancora inevita- bile. In alcuni casi è invece semplicemente opportuno rivedere la data di scadenza delle esenzioni in modo da disporre di tempo sufficiente per eliminare in futuro le sostanze vietate.

L’allegato II della Direttiva 2000/53/CE è stato in prima battuta modificato ad opera della Decisione 2005/438/ CE3. In particolare, la decisione 2005/438/EC prevede l’esenzione dal bando relativo al contenuto di metalli pesanti dei pezzi di ricambio immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003 e destinati alla riparazione di veicoli immessi sul mercato anteriormente al 1° luglio 2003. La disposizione fu introdotta con l’obiettivo di promuovere la prevenzione attraverso “l’allungamento” del ciclo di vita dei veicoli.

La Decisione della Commissione 2008/698/CE4 apporta ulteriori modifiche all’Allegato II.

In particolare, viene evidenziato il concetto di...

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