DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 ottobre 2013, n. 191 - LR 6/2013, art. 2, comma 14: Regolamento recante condizioni, criteri e modalita' per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sulla sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio. (13R00527)

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 16 ottobre 2013) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), con particolare riferimento al titolo IV, capo II, recante norme in materia di Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia (FRIA);

Vista la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attivita' commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), con particolare riferimento all'art. 98, recante norme in materia di Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia (FSRICTS);

Vista la legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), la quale all'art. 2, comma 11, dispone che, al fine di agevolare l'efficiente utilizzo e la tempestiva restituzione delle anticipazioni concesse al FRIA e al FSRICTS in conformita' all'art. 14, commi 46 e 60-bis, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), nonche' per consentire l'efficace avvio degli interventi del Fondo per lo sviluppo di cui all'art. 6 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilita' regionale), e' autorizzata a istituire, nell'ambito del FRIA e del FSRICTS, rispettivamente, la Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e la Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, nel prosieguo denominate «Sezioni anticrisi»;

Atteso che, ai sensi del comma 13 del predetto art. 2 della legge regionale n. 6/2013, le dotazioni delle Sezioni anticrisi possono essere utilizzate mediante la concessione di finanziamenti agevolati: a) per la realizzazione di investimenti...

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