DELIBERAZIONE 28 giugno 2005 - Agenzie di recapito postale private. Accordo sulle prestazioni indispensabili trasmesso in Commissione il 24 marzo 2005. Delibera di valutazione di idoneita' (Pos. 20929). (Deliberazione n. 05/358)

COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI

PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERAZIONE 28 giugno 2005 Agenzie di recapito postale private. Accordo sulle prestazioni indispensabili

trasmesso in Commissione il 24 marzo 2005. Delibera di valutazione di idoneita'

(Pos. 20929). (Deliberazione n. 05/358).

LA COMMISSIONE DI GARANZIA Visto l'art. 5 del C.C.N.L. delle Imprese private operanti nel settore della distribuzione del recapito e dei servizi postali, siglato in data 4 aprile 2002 e pervenuto in Commissione in data 24 marzo 2005, relativo alla Regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero e dell'erogazione delle prestazioni indispensabili, nel settore della distribuzione e del recapito.

Visti i pareri favorevoli espressi dalle associazioni degli utenti, Federconsumatori (pervenuto in data 6 maggio 2005) e Unione Nazionale Consumatori (pervenuto in data 12 maggio 2005); Considerato che il suddetto art. 5 contiene un rinvio recettizio, per quanto di interesse del settore, alla Regolamentazione provvisoria emanata dalla Commissione di garanzia (Del. n. 02/37 del 7 marzo 2002) per il settore del servizio postale; Considerato che nello stesso e', altresi', prevista una idonea disciplina relativa alle procedure di raffreddamento e conciliazione delle controversie collettive, in attuazione dell'art. 2 L. n.

146/12990 e successive modifiche, articolata su tre livelli (Aziendale, Territoriale, Nazionale); Considerato che la esatta interpretazione di cui alla fase di apertura dell'art. l dell'Accordo in questione, non pregiudica le competenze della Commissione, riguardando esclusivamente i rapporti tra le parti; Considerato che l'obbligo di convocazione previsto dall'art. 2 lett.A) comma 3, va inteso nel senso che la convocazione deve essere in una data compresa nel termine di due giorni, non bastando che entro tale termine si proceda ad una convocazione per data successiva;

Valuta idonea La Regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero e dell'erogazione delle prestazioni indispensabili, nel settore della distribuzione e del recapito, contenuta nell'art. 5 del C.C.N.L.

delle Imprese private operanti nel settore della distribuzione del recapito e dei servizi postali

Dispone la comunicazione della presente delibera alle organizzazioni sindacali SLC CGIL, SLP CISL, UILTRASPORTI, UILPOST, alla FISE, al Ministro delle comunicazioni, nonche' la trasmissione, ai sensi dell'art. 13 lettera n), L...

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