CIRCOLARE 15 ottobre 2002 - Disciplinare per l'acquisto da parte dell'AGEA dei prodotti ricavati dalla distillazione di vini da tavola di produzione nazionale

Art. 1.

I distillatori, riconosciuti ai sensi del regolamento (CEE) n.

2046/89 e del decreto ministeriale 26 ottobre 1989, modificato dal decreto ministeriale del 26 luglio 1990, ed i produttori che hanno proceduto alla distillazione nei propri impianti o negli impianti di un distillatore riconosciuto ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, del predetto regolamento, che intendano consegnare all'AGEA i prodotti ottenuti dalla distillazione preventiva dei vini da tavola di produzione nazionale di cui all'art. 38 del regolamento (CEE) n.

822/87 per la campagna 1999/2000 devono presentare offerta di vendita secondo le modalita' ed alle condizioni stabilite dal presente disciplinare.

Lo stoccaggio del prodotto potra' avvenire solo nei depositi dei depositari che risultano iscritti all'albo assuntori.

Art. 2.

L'offerta di vendita deve pervenire all'AGEA entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente disciplinare nella Gazzetta Ufficiale italiana corredata dai seguenti documenti in duplice copia, di cui una in originale o in copia autenticata

  1. certificato di iscrizione al registro delle imprese, di data non anteriore di oltre sei mesi a quella dell'offerta, indicante, tra l'altro, le complete generalita' e la qualifica del legale rappresentante della ditta offerente; b) dichiarazioni del competente UTF attestante che la partita di prodotto offerta in vendita proviene dalla distillazione di cui all'art. 1 e che e' stata prodotta nella campagna 1999/2000, ovvero entro il 31 agosto 2000, e trovasi tuttora giacente nei magazzini di deposito.

    Art. 3.

    Possono essere ceduti all'AGEA solo i seguenti prodotti ricavati dalla distillazione "preventiva" di cui all'art. 1

  2. alcole etilico neutro con titolo alcolometrico non inferiore a 96% vol. rispondente alle caratteristiche qualitative stabilite dall'allegato 1 del regolamento CEE n. 2046/89 del 19 giugno 1989; b) alcole grezzo avente titolo alcolometrico non inferiore a 92% vol.; c) acquavite di vino avente le caratteristiche qualitative previste dal regolamento CEE n. 1576/89 del 29 maggio 1989.

    L'acquisto dell'acquavite e' subordinato alla condizione che il prodotto venga ceduto all'AGEA in recipienti di quercia o rovere, non verniciati e senza rivestimento ne' interno ne' esterno.

    Gli scarti di lavorazione (teste e code) dei prodotti di cui alle lettere a) e c) non possono essere ceduti all'AGEA.

    Art. 4.

    Il prezzo di acquisto, per ettanidro, dovuto dall'AGEA al...

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