DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 novembre 2005 - Affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 14-vicies ter della legge 17 agosto 2005, n. 168, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, sono definiti: a) i requisiti delle societa' di gestione dei servizi sostitutivi di mensa mediante buoni pasto; b) i requisiti degli esercizi commerciali; c) i criteri per l'aggiudicazione delle gare; d) le caratteristiche e la regolamentazione di utilizzo del buono pasto; Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive; Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e finalita' 1. Il presente decreto ha per oggetto l'attivita' di emissione dei buoni pasto, le procedure di aggiudicazione del servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo di buoni pasto, nonche' i rapporti tra le societa' di emissione e gli esercizi convenzionati, per assicurare l'efficienza e la stabilita' economica del mercato dei buoni pasto, garantire la libera ed effettiva concorrenza nel settore ed un efficiente servizio ai consumatori.

Art. 2.

Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intendono

a) per attivita' di emissione di buoni pasto, l'attivita' finalizzata a rendere, per il tramite di esercizi convenzionati, il servizio sostitutivo di mensa aziendale; b) per servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto, le somministrazioni di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuate dagli esercizi elencati all'art. 4; c) per buono pasto, il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, avente le caratteristiche di cui al successivo art. 5, che attribuisce al possessore, ai sensi dell'art. 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere dagli esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro; d) per societa' di emissione, l'impresa che svolge l'attivita' di emissione di buoni pasto; e) per esercizi convenzionati, gli esercizi, elencati all'art. 4, che, in forza di apposita convenzione con la societa' di emissione, provvedono ad erogare il servizio sostitutivo di mensa; f) per cliente, il datore di lavoro, pubblico o privato, che acquista dalla societa' di emissione i buoni pasto al fine di erogare ai propri dipendenti il servizio sostitutivo di mensa; g) per valore facciale, il valore della prestazione, inclusivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, indicato sul buono pasto.

Art. 3.

Requisiti delle societa' di emissione 1. L'attivita' di emissione di buoni pasto e' svolta esclusivamente da societa' di capitali con capitale sociale versato non inferiore a settecentocinquantamila euro.

  1. Le societa' di cui al comma 1 hanno come oggetto sociale l'esercizio dell'attivita' finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, sia pubblica che privata, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi.

  2. Il bilancio delle societa' di cui al comma 1 deve essere corredato dalla relazione nella quale una societa' di revisione iscritta nell'elenco di cui all'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, esprime un giudizio ai sensi dell'art. 156 del citato decreto legislativo, ovvero da una relazione redatta da una societa' di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della...

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