Le sezioni unite affermano il principio del favor revisionis e la possibilità di accesso agli atti, in sede di legittimità, per verificare I presupposti di ammissibilità del giudizio di revisione

AutoreAngelo Di Salvo
Pagine158-162

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@1. Concetto di «prova nuova» ai fini della revisione.

Le sezioni unite hanno definitivamente risolto il contrasto di giurisprudenza sul concetto di «prova nuova» ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione.

Infatti, secondo una parte della giurisprudenza di legittimità, la cd. «prova nuova» non poteva consistere in un elemento già esistente negli atti processuali, ancorché non conosciuto o valutato dal Giudice per mancata deduzione o mancato uso dei poteri d'ufficio (Cass. pen., SS.UU., c.c. 26 febbraio 1988, dep. 2 giugno 1988, ric. Macinanti, Ced. 178518, edita in Giur. it., 1989, fasc. 7, parte II, pag. 264; Cass. pen., 5 sez., n. 2134, CC. 6 maggio 1999, imp. Percoco, Ced. 213793; in senso conf.: Cass. pen., 2 sez., n. 7111, CC. 2 dicembre 1998, imp. Lucidi, Ced. 212267; Cass. pen., 3 sez., n. 2691, CC. 4 luglio 1997, imp. Rossi, Ced. 209094; Cass. pen., 1 sez., n. 649, CC. 30 gennaio 1997, imp. Morabito, Ced. 207042; Cass. pen., 1 sez., n. 286, CC. 21 maggio 1995, imp. Ciancalilla, Ced. 201092; Cass. pen., 1 sez., n. 294, CC. 23 novembre 1995, imp. Scibetta, Ced. 200783; Cass. pen., 3 sez., n. 595, CC. 23 febbraio 1994, ric. Valsecchi, Ced. 197400; Cass. pen., SS.UU., n. 6019, ud. 11 maggio 1993, imp. Ligresti, Ced. 193421) mentre, secondo altra parte della giurisprudenza di legittimità, si riteneva che «in tema di revisione della condanna, il concetto di «prova nuova» va esteso anche alle prove preesistenti e non valutate, ancorché già acquisite agli atti del giudizio, prescindendosi anche da eventuale negligenza delle parti» (Cass. pen., 6 sez., n. 1155, CC. 1 aprile 1999, Pres. Tranfo, rel. Conti, imp. Cavazza, P.M. conf.; in senso conf.: Cass. pen., 5 sez., n. 2473, CC. 24 maggio 1999, Pres. Ietti, rel. Cicchetti, imp. Puccio, P.M. conf.; Cass. pen., 1 sez., n. 4184, CC. 10 luglioPage 159 1998, Pres. Carlucci, rel. Santacroce, imp. Campolo, P.M. conf.; Cass. pen., 3 sez., n. 2772, CC. 29 ottobre 1998, Pres. Pioletti, rel. Teresi, imp. Vara, P.M. diff.; Cass. pen., 5 sez., n. 2624, CC. 28 maggio 1996, Pres. Marvulli, rel. Cicchetti, imp. Di Fabio, P.M. conf.; Cass. pen., 4 sez., n. 39, CC 12 gennaio 1996, Pres. Scorzelli, rel. Merone, imp. Arcudi, P.M. conf.; Cass. pen., 3 sez., n. 595, CC. 23 febbraio 1994, Pres. Tridico, rel. Di Cola, imp. Valsecchi, P.M. conf.; Cass. pen., 1 sez., n. 830, CC. 27 febbraio 1993, Pres. Buogo, rel. Gemelli, imp. Curreli, P.M. conf.; Cass. pen., 1 sez., n. 211, CC. 20 gennaio 1992, Pres. Sibilia, rel. Feliciangeli, imp. Castaldo, P.M. diff.).

Nel risolvere il contrasto di giurisprudenza, il massimo organo giudicante ha ribaltato i due precedenti orientamenti delle medesime Sezioni unite: Cass. pen., SS.UU., CC. 26 febbraio 1988, dep. 2 giugno 1988, ric. Macinanti, Ced. 178518, edita in Giur. it., 1989, fasc. 7, parte II, pag. 264 e Cass. pen., SS.UU., n. 6019, ud. 11 maggio 1993, imp. Ligresti, Ced. 193421, il primo espresso sotto l'imperio del previgente codice di rito ed il secondo nella vigenza del nuovo c.p.p., affermando, viceversa, che «ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione, prova nuova è, oltre la prova sopravvenuta, la prova scoperta, la prova non acquisita e la prova acquisita ma non valutata, come risulta dalla disposizione dell'art. 630 lett. c) c.p.p. che ancora la novità della prova alla sua avvenuta valutazione nel giudizio di cognizione».

Con la conseguenza che vanno considerate «prove nuove» anche quelle che, pur presenti negli atti, non furono conosciute o apprezzate dal giudice di cognizione, per la semplice ragione che tali prove, lungi dal consentire una ri-valutazione delle medesime acquisizioni probatorie del giudizio di cognizione (inammissibile), verranno - in ogni caso - esaminate per la prima volta dal giudice della revisione.

Nel ricostruire analiticamente le contrapposte soluzioni offerte dalla giurisprudenza di legittimità, sotto l'imperio del previgente c.p.p. e nell'attuale ordinamento, le SS.UU. hanno affermato che la soluzione giuridica prescelta scaturisce (anche) dalla «protezione» che l'art. 24, quarto comma della Costituzione offre all'istituto della revisione.

Inoltre, come osservato dalle SS.UU., eventuali prove non tempestivamente dedotte, nell'ambito del giudizio di cognizione, per negligenza del condannato o del suo difensore, ben potranno essere poste a fondamento di una richiesta di revisione, dal momento che il colposo (o addirittura doloso) comportamento difensivo del condannato nel corso del giudizio di cognizione determinerà soltanto la preclusione, a norma del primo comma dell'articolo 643 c.p.p., dell'eventuale futuro diritto alla riparazione dell'errore giudiziario.

Un ulteriore conforto a tale tesi giuridica viene offerto dalla speciale introduzione della «revisione in peius» della sentenza di condanna dei cd. «collaboratori di giustizia», di cui all'articolo 12 della legge 13 febbraio 2001, n. 45 (con il quale è stato introdotto l'articolo 16-septies del D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. in legge, con modificazioni, dalla L. 15 marzo 1991, n. 32), che ha previsto una speciale ipotesi di «revisione in peius» della sentenza di condanna dei cd. «collaboratori di giustizia», che può essere richiesta dal procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto la sentenza è stata pronunciata, quando le circostanze attenuanti che il codice penale o le disposizioni speciali prevedono in materia di collaborazione, sono state applicate per effetto di dichiarazioni false o reticenti, ovvero quando colui che ha beneficiato delle circostanze attenunati predette commette, entro dieci giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, un delitto per il quale l'arresto in flagranza è obbligatorio.

@2. La richiesta di revisione: differenza tra «prove nuove» e nuovi «elementi di prova».

Nei motivi di ricorso per cassazione le parti civili avevano dedotto la violazione degli artt. 629, 630 comma 1, lett. c), 631 c.p.p., per avere la Corte di appello di Perugia ritenuto che, ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione, il condannato debba...

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