DECRETO LEGISLATIVO 28 luglio 2009, n. 118 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 192, di attuazione della direttiva 2004/36/CE sulla sicurezza degli aeromobili di Paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari, e di attuazione della direttiva 2008/49/CE. (09G0124)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di Paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 192, di attuazione della direttiva 2004/36/CE sulla sicurezza degli aeromobili di Paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari;

Vista la direttiva 2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri per l'effettuazione delle ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari;

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2005, ed in particolare l'articolo 1, comma 5, che prevede la possibilita' di emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti stessi, nonche' l'articolo 3, comma 1, lettera f), che prescrive che, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, si tenga conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare l'Allegato B;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 2009;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 2009;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Disposizioni correttive

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 192, il comma 5 e' sostituito dal seguente:

    5. Le ispezioni a terra sono effettuate conformemente ai contenuti e alle procedure previste dal Manuale delle procedure SAFA comunitarie per le ispezioni a terra - Elementi fondamentali, di cui all'Allegato 1 al presente decreto. Con regolamentazione tecnica dell'ENAC sono adottate le procedure nazionali specifiche pertinenti allo svolgimento delle ispezioni a terra, nonche' le successive modifiche al medesimo Manuale delle procedure SAFA.

    .

  2. Al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 192, e' aggiunto l'Allegato 1 allegato al presente decreto.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28

    dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE)

    Note alle premesse:

    - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

    - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

    La direttiva 2004/36/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 30

    aprile 2004, n. L 143.

    Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 192, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n.

    261, supplemento ordinario.

    La direttiva 2008/49/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 19

    aprile 2008, n. L 109.

    L'art. 1, comma 5, e l'art. 3, comma 1, lettera f) della legge 25 gennaio 2006, n. 29, pubblicata nella Gazzetta

    Ufficiale 8 febbraio 2006, n. 32, supplemento ordinario, cosi' recitano:

    Art. 1 ( Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - (Omissis).

    5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

    (Omissis).

    .

    Art. 3 (Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

    (Omissis);

    f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

    omissis).

    .

    - Il testo dell'allegato B alla legge n. 88 del 7 luglio

    2009, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008», pubblicata nella

    Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161, supplemento ordinario, e' il seguente:

    Allegato B

    (Articolo 1, commi 1 e 3)

    2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunita' delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario;

    2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

    2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del

    Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani;

    2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

    17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE

    relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture;

    2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

    17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione);

    2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

    17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive

    78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva

    84/253/CEE del Consiglio;

    2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5

    luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunita' e delle parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione);

    2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del

    Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilita', la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;

    2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

    2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

    12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;

    2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

    20 dicembre 2006, concernente la patente di guida

    (rifusione);

    2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14

    marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione...

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