Esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo: ancora sulla natura ordinaria o transitoria della nuova normativa introdotta dall'art. 6 della legge 431/1998

AutoreAntonio Mazzeo
Pagine677-680

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    Intervento svolto al X Convegno del Coordinamento Legali della Confedilizia tenutosi a Piacenza il 9 settembre 2000.

Sono note le diverse interpretazioni delineatesi in ordine all'ambito di applicazione della norma dell'art. 6 della L. 9 dicembre 1998, n. 431 in tema di esecuzione di provvedimenti di rilascio di immobili abitativi.

Secondo un autorevole orientamento dottrinario 1, che ha trovato seguito in alcune pronunzie giurisprudenziali 2, l'intero corpo della disposizione dell'art. 6 della legge in questione avrebbe portata transitoria e significato emergenziale, con un duplice, insuperabile limite (di ordine spaziale e temporale), nel senso che tale norma (sulla gradazione o rifissazione degli sfratti di immobili abitativi), in forza del collegamento logico-sistematico tra i suoi numerosi commi, troverebbe applicazione esclusivamente: a) con riferimento ai provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo da eseguire nei comuni (ad alta tensione abitativa) richiamati dal primo comma del citato art. 6; b) con l'ulteriore limitazione che si tratti di provvedimenti di rilascio, emessi prima o dopo l'entrata in vigore della L. 431/1998, ma, pur sempre, entro il periodo di moratoria (o sospensione) di centottanta giorni dal 30 dicembre 1998 previsto dallo stesso comma 1 dell'art. 6.

Altri commentatori hanno, viceversa, assegnato alla norma in esame una valenza ed una portata più ampie, sostenendo che l'art. 6 avrebbe la funzione di ridisciplinare l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ad

uso abitativo, con la conseguenza che il giudice avrebbe il potere - dovere di rideterminare la data dell'esecuzione, già in precedenza fissata ex art. 56 della L. 27 luglio 1978, n. 392, assegnando un ulteriore termine (da due a sei mesi ovvero, in taluni casi, da nove a diciotto mesi) non solo con riguardo ai provvedimenti di rilascio (sempre per finita locazione) emessi prima del 30 dicembre 1998 o, comunque, entro il 27 giugno 1999, nei comuni ad alta tensione abitativa e dopo la scadenza del termine di sospensione di centottanta giorni, di cui al primo comma dell'art. 6, L. 431/1998, ma, altresì, in riferimento ad ogni altro provvedimento esecutivo di rilascio per finita locazione, ancorché emesso successivamente alla data del 27 giugno 1999, in qualunque comune del territorio della Repubblica, anche a seguito di contratti di locazione stipulati (o rinnovati), e poi scaduti, nel vigore della L. 431/1998.

Una tale interpretazione è stata sostenuta sulla base di una presunta «autonomia» del quarto comma dell'art. 6 della nuova legge sulle locazioni abitative rispetto alle altre parti (specie ai primi tre commi) ed al complesso della norma ed in conseguenza della ritenuta portata generale della suddetta disposizione (quarto comma), riferentesi ai provvedimenti di rilascio emessi dopo il 30 dicembre 1998 e destinata, secondo i fautori di siffatta tesi ermeneutica estensiva, ad applicarsi in via ordinaria in relazione ai menzionati provvedimenti, indipendentemente da alcuna limitazione spaziale o temporale, non contenuta né richiamata in seno alla disposizione medesima 3.

Tra i due filoni interpretativi (restrittivo ed estensivo) testé sinteticamente esaminati va, peraltro, profilandosi un orientamento intermedio di estremo interesse, che, pur salvando la natura transitoria della disposizione normativa in oggetto (art. 6, L. 431/1998), estende il campo di applicazione di detta disposizione (e, in particolare, del quarto comma della norma) sino a ricomprendere nella previsione di rifissazione dell'esecuzione (per il periodo massimo di sei ovvero di diciotto mesi) tutti i provvedimenti di rilascio di immobili abitativi per finita locazione, ancorché emessi successivamente alla scadenza del periodo di sospensione di cui al primo comma del citato art. 6 (e, quindi, dopo il 27 giugno 1999), purché detti provvedimenti si riferiscano a rapporti locativi cessati o che cesseranno alla stregua della legislazione previgente (del c.d. equo canone ovvero dei patti in deroga) e con esclusione di quelli relativi a rapporti locativi rinnovati ovvero stipulati secondo la normativa introdotta dalla novella del 1998 4.

Tale orientamento appare condivisibile (pur con le puntualizzazioni che seguiranno), in quanto consente di salvaguardare la portata transitoria e temporanea dell'art. 6 della novella ed, al contempo, riesce a dare un significato comprensibile ed esegeticamente (oltre che logicamente e sistematicamente) apprezzabile alla norma in esame (e, in particolare, al quarto comma).

Non v'è, infatti, dubbio che la formulazione di detta norma rappresenti un esempio di tecnica legislativa, a dir poco, imprecisa e richieda, quindi, un notevole sforzo ermeneutico allo scopo di evidenziarne l'effettivo contenuto, che sia adeguato ai principi costituzionali nonché a quelli cui è ispirato l'intero sistema normativo delle locazioni e dell'esecuzione degli sfratti degli immobili ad uso di abitazione.

Nell'affrontare siffatto processo di ricostruzione interpretativa «adeguatrice» 5 dell'art. 6 vanno tenuti presenti, a parere di chi scrive, alcuni punti fondamentali.

Innanzitutto la portata transitoria della disposizione oggetto di indagine non può essere messa in discussione sulla base di un insuperabile argomento di ordine letterale-sistematico, rappresentato dalla mancata inclusione dell'art. 6 nei commi 2 e 3 dell'art. 1 della L. 431/1998, che elencano le disposizioni della novella (artt. 2, 3, 4, 7, 8, - il solo secondo comma - e 13) non applicabili ad alcuni tipi di locazioni ad uso abitativo (contratti relativi ad immobili vincolati, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, agli alloggi esclusivamente per finalità turistiche, agli immobili locati dagli enti locali in qualità di conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio) e definiscono, in tal modo (sia pure in forma negativa, allo scopo di escludere l'applicabilità della nuova legge ad alcune tipologie contrattuali), il campo di applicazione della legge medesima.

In buona sostanza l'omesso inserimento dell'art. 6 nella elencazione di cui sopra ne esclude l'applicabilità (in via ordinaria) ai contratti stipulati o rinnovati nella vigenza della novella del 1998 e, conseguentemente, conferisce a tale norma la natura ed il significato di disposizione transitoria (salvo a non volere estendere, con procedimento interpretativo non agevole, la possibilità di applicazione dell'art. 6, quale norma ordinaria, a tutte le locazioni, comprese quelle speciali indicate nei commi 2 e 3 dell'art. 1, le quali appaiono chiaramente inidonee, per loro natura ed intrinseche connotazioni, a beneficiare di una qualunque procedura di graduazione degli sfratti) 6. Page ...

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