LEGGE 4 giugno 1997, n. 169 - Adesione della Repubblica italiana alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, con atto finale ed annessi, adottata dalla Conferenza dei plenipotenziari a Rio de Janeiro tenutasi dal 2 al 14 maggio 1966 e al protocollo con atto finale fatto a Parigi il 9-10 luglio 1984 nonche' all'atto finale ed al protocollo con regolamenti interno e finanziario fatti a Madrid il 4-5 giugno 1992, e loro esecuzione

Coming into Force21 Giugno 1997
Enactment Date04 Giugno 1997
Published date20 Giugno 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/06/20/097G0192/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.142 del 20-06-1997 - Suppl. Ordinario n. 122
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, con atto finale ed ammessi, adottata dalla Conferenza dei plenipotenziari a Rio de Janeiro tenutasi dal 2 al 14 maggio 1966 e al protocollo con atto finale fatto a Parigi il 9-10 luglio 1984 nonche' all'atto finale ed al protocollo con regolamenti interno e finanziario fatti a Madrid il 4-5 giugno 1992.

Art 2.
  1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla rispettiva data di entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto da ciascuno degli atti stessi.

Art 3.
  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 4.
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 4 giugno 1997 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: FLICK

Allegato

Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

Atto finale

TRADUZIONE NON UFFICIALE

CONFERENZA DI PLENIPOTENZIARI SULLA PROTEZIONE DEI TONNIDI

DELL'ATLANTICO

Rio de Janeiro, Brasile

2 al 14 maggio 1966

ATTO FINALE

  1. La Conferenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, nella sua tredicesima sessione svoltasi a Roma in novembre-dicembre 1965 ha autorizzato il Direttore generale di questa Organizzazione a convocare una Conferenza di plenipotenziari incaricata di elaborare e di adottare una Convenzione volta ad istituire una commissione per la conservazione dei tonnidi nell'Oceano Atlantico.

  2. Dietro invito del Governo del Brasile, la Conferenza di Plenipotenziari sulla protezione dei Tonnidi dell'Atlantico si e' riunita a Rio de Janeiro dal 2 al 14 maggio 1966.

  3. I Governi dei diciassette Stati in appresso erano rappresentati alla Conferenza: Argentina, Brasile, Canada, Cuba, Francia, Giappone, Portogallo, Repubblica di Corea, Repubblica democratica del Congo, Repubblica Sud-africana, Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, Senegal, Spagna, Stati Uniti d'America, Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, Uruguay, Venezuela.

  4. I Governi dei tre Stati seguenti si erano fatti rappresentare da osservatori: Italia, Polonia, Repubblica Federale di Germania.

  5. La Conferenza ha eletto come Presidente S.E. il generale Ney Aminthas de Barros Braga, Ministro dell'Agricoltura del Brasile.

  6. La Conferenza dei Vice-presidenti: Argentina, Spagna, Stati Uniti d'America, Francia, Giappone, Senegal e Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche.

  7. La Conferenza ha costituito le seguenti commissioni e comitati:

    UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA CONFERENZA

    Presidente: il Presidente della Conferenza

    GRANDE COMMISSIONE

    Presidente: Signor J.L. Mc Hugh (Stati Uniti d'America)

    COMITATO DI REDAZIONE

    Presidente: Signor B.H. Brittin (Stati Uniti d'America)

    COMMISSIONE DI VERIFICA DEI POTERI

    Presidente: Signor J. Rouge' (Francia)

  8. Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura era rappresentato dal Signor R.I. Jackson, Vice-Direttore generale (pesca).

  9. Alla Conferenza era presentato un progetto di convenzione preparato dal Gruppo di lavoro FAO sulla razionale utilizzazione delle risorse in tonnidi dell'Oceano Atlantico nella sua seconda sessione svoltasi a Roma dal 6 al 13 luglio 1965, e le osservazioni formulate dai governi su questo progetto.

  10. In seguito alle deliberazioni come riportate nei processi- verbali, la Conferenza ha stabilito ed aperto alla firma la Convenzione figurante all'Annesso I di seguito. La Convenzione e' aperta alla firma a Rio de Janeiro fino al 31 maggio 1966 e successivamente presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura a Roma.

  11. La Conferenza ha inoltre adottato la risoluzione che figura all'Annesso II in appresso.

    IN FEDE DI CHE i rappresentanti hanno firmato il presente Atto finale.

    Fatto a Rio de Janeiro il 14 maggio 1966 in un unico esemplare in lingua francese, inglese e spagnola i tre testi facenti ugualmente fede. I testi originali saranno depositati presso gli archivi delle Nazioni Uniter per l'alimentazione e l'agricoltura.

Annesso I
Annesso I

CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA CONSERVAZIONE DEI TONNIDI

DELL'ATLANTICO

PREAMBOLO

I governi i cui rappresentanti debitamente autorizzati hanno sottoscritto la presente Convenzione in considerazione dell'interesse che per essi rappresentano le popolazioni di tonnidi dell'Oceano Atlantico, e, desiderosi di collaborare al mantenimento di queste popolazioni a livelli che consentano un rendimento massimo sostenuto per fini alimentari e di altra natura, decidono di concludere una Convenzione per la conservazione dei tonnidi dell'Oceano Atlantico, e a tal fine hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

La zona alla quale si applica la presente Convenzione di seguito denominata "zona della Convenzione" include tutte le acque dell'Oceano Atlantico e dei mari adiacenti.

Articolo II

Nessuna disposizione della presente Convenzione potra' essere considerata nel senso di pregiudicare i diritti, le rivendicazioni o i punti di vista di ciascuna Parte contraente relativa al limite delle acque territoriali o la portata della giurisdizione in materia di pesca secondo il diritto internazionale.

Articolo III

  1. Le Parti contraenti hanno convenuto di creare e di mantenere in funzione una commissione denominata Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (in appresso designata la Commissione) il cui ruolo sara' di conseguire gli scopi della presente Convenzione.

  2. Ciascuna delle Parti contraenti e' rappresentata nella Commissione da tre delegati al massimo, che potranno essere assistiti da esperti e da consiglieri.

  3. Salvo disposizioni contrarie della presente Convenzione, le decisioni della Commissione sono adottate alla maggioranza delle Parti contraenti, ciascuna Parte contraente disponendo di un voto. Il quorum e' costituito dai due terzi delle Parti contraenti.

  4. La Commissione si riunisce in sessione ordinaria ogni due anni. Sessioni straordinarie possono essere convocate in ogni tempo a richiesta della maggioranza delle Parti contraenti o per decisione del Consiglio istituito ai sensi dell'articolo V.

  5. Nella sua prima sessione e successivamente ad ogni sessione ordinaria, la Commissione designera' tra i suoi Membri un Presidente, un primo Vice-Presidente ed un secondo Vice-Presidente che saranno rieleggibili una sola volta.

  6. Le riunioni della Commissione e dei suoi organi sussidiari sono pubbliche a meno che la Commissione non decida diversamente.

  7. Le lingue ufficiali della Commissione sono l'inglese, lo spagnolo ed il francese.

  8. La Commissione adotta il regolamento interno ed il regolamento finanziario necessario all'esercizio delle sue funzioni.

  9. La Commissione sottopone ogni due anni alle Parti contraenti un rapporto sui suoi lavori e sulle sue conclusioni e le informa a loro richiesta, di ogni questione inerente agli obiettivi della presente Convenzione.

    ARTICOLO IV

  10. Al fine di conseguire gli obiettivi della presente Convenzione la Commissione e' incaricata di studiare nella zona della Convenzione i tonnidi e specie affini (Scombriformi, ad eccezione delle famiglie Trichiuridae e Gempylidae e del genere Scomber) nonche' le altre specie ittiche sfruttate nelle riserve di pesca dei tonnidi della zona della Convenzione, che non sono oggetto di ricerche nell'ambito di un'altra organizzazione internazionale per la pesca. Questo studio includera' ricerche relative all'abbondanza, alla biometria ed all'ecologia dei pesci...

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