LEGGE 29 settembre 2015, n. 162 - Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961

Coming into Force13 Ottobre 2015
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2015/10/12/15G00176/ORIGINAL
Enactment Date29 Settembre 2015
Published date12 Ottobre 2015
Official Gazette PublicationGU n.237 del 12-10-2015
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Autorizzazione alla ratifica

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961.

Art 2.

Ordine di esecuzione

  1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa.

  2. Al momento del deposito dello strumento di adesione, il Governo si avvale della facolta' di cui all'articolo 8, paragrafo 3, della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art 3.

Clausola di invarianza finanziaria

  1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art 4.

Entrata in vigore

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del Sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 29 settembre 2015 MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei

ministri

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari

esteri e della cooperazione

internazionale Visto, il Guardasigilli: Orlando

Convention

Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione
Allegato

Convenzione sulla riduzione dell'apolidia

Gli Stati Contraenti,

Agendo in adempimento alla risoluzione 896 (IX) adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 4 dicembre 1954,

Considerando auspicabile ridurre l'apolidia mediante accordo internazionale, Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1
  1. Ogni Stato Contraente e' tenuto a concedere la cittadinanza a una persona nata nel proprio territorio che sarebbe altrimenti apolide. La cittadinanza dovra' essere concessa:

    (a) alla nascita, per effetto di legge, oppure

    (b) previa presentazione di un'istanza presso l'autorita' competente, da o per conto della persona interessata, secondo le modalita' prescritte dalla legge nazionale. Salvo le circostanze previste al paragrafo 2 di questo articolo, nessuna di tali istanze potra' essere respinta.

    Lo Stato contraente che dispone l'attribuzione della cittadinanza in accordo con le disposizioni di cui alla lettera (b) di questo paragrafo, puo' altresi' disporre che l'attribuzione della cittadinanza per effetto di legge avvenga al compimento di una certa eta' e sia soggetta alle condizioni stabilite dalla legislazione nazionale.

  2. Uno Stato Contraente puo' disporre che la concessione della cittadinanza in accordo con le disposizioni di cui alla lettera (b) del paragrafo 1 di questo articolo sia soggetta a una o piu' delle seguenti condizioni:

    (a) che l'istanza sia presentata nel corso di un periodo, fissato dallo Stato Contraente, che abbia inizio non oltre il compimento del diciottesimo anno d'eta' e che termini non prima del compimento del venticinquesimo anno d'eta', di modo che alla persona interessata sia concesso almeno un anno durante il quale possa egli stesso presentare l'istanza senza dover ottenere autorizzazione legale a tal fine;

    (b) che la persona interessata abbia regolarmente soggiornato nel territorio dello Stato Contraente per un periodo di' tempo che puo' essere fissato dallo Stato interessato, che non superi i cinque anni immediatamente precedenti alla presentazione dell'istanza ne' i dieci anni in totale;

    (c) che la persona interessata non sia stata condannata per un reato contro la sicurezza nazionale ne' che sia stata oggetto di condanna detentiva per un termine uguale o superiore a cinque anni per un reato penale;

    (d) che la persona interessata sia sempre stata apolide.

  3. Ferme restando le disposizioni di cui ai paragrafi 1 (b) e 2 di questo articolo, un figlio nato nel matrimonio nel territorio dello Stato Contraente, la cui madre ha la cittadinanza di detto Stato, dovra' acquisire tale cittadinanza alla nascita nel caso in cui sia altrimenti apolide.

  4. Uno Stato Contraente e' tenuto a concedere la cittadinanza a una persona che sarebbe altrimenti apolide e che sarebbe impossibilitata ad acquisire la cittadinanza dello Stato Contraente nel cui territorio la persona stessa e' nata poiche' ha superato l'eta' per la presentazione dell'istanza o non ha soddisfatto le condizioni relative alla residenza, se la cittadinanza di uno dei genitori al momento della nascita della persona era quella dello Stato Contraente summenzionato. Se al momento della nascita i genitori non erano in possesso della stessa cittadinanza, la legge nazionale dello Stato Contraente in questione stabilisce se la cittadinanza della persona interessata segue quella del padre o quella della madre. Se e' prevista un'istanza per la concessione della cittadinanza, tale istanza dovra' essere presentata all'autorita' competente da o per conto dell'interessato secondo le modalita' previste dalla legislazione nazionale. Salvo le previsioni di cui al paragrafo 5 di quest'articolo, tale istanza non dovra' essere rifiutata.

  5. Lo Stato Contraente puo' subordinare la concessione della cittadinanza in accordo con le disposizioni di cui al paragrafo 4 di quest'articolo alle seguenti condizioni:

    (a) che l'istanza sia presentata prima che l'istante raggiunga una certa eta', non inferiore ai ventitre anni, fissata dallo Stato in questione;

    (b) che la persona interessata abbia soggiornato abitualmente nel territorio dello Stato Contraente per un certo periodo immediatamente precedente alla presentazione dell'istanza, non superiore ai tre anni, stabilito dal detto Stato;

    (c) che la persona interessata sia sempre stata apolide.

Articolo 2

Il figlio d'ignoti trovato abbandonato nel territorio di uno Stato Contraente sara' da considerarsi, in assenza di prova contraria, come nato in quel territorio da genitori che hanno la cittadinanza di detto Stato.

Articolo 3

Ai fini della determinazione degli obblighi degli Stati...

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