LEGGE 6 febbraio 2006, n. 66 - Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa - EURASIA, con Allegati e Tabelle, fatto a L'Aja il 15 agosto 1996

Coming into Force05 Marzo 2006
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2006/03/04/006G0076/ORIGINAL
Published date04 Marzo 2006
Enactment Date06 Febbraio 2006
Official Gazette PublicationGU n.53 del 04-03-2006 - Suppl. Ordinario n. 51
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

(Autorizzazione all'adesione).

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa-EURASIA, con Allegati e Tabelle, fatto a L'Aja il 15 agosto 1996.

Art 2.

(Ordine di esecuzione).

  1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' con quanto disposto dall'articolo XIV dell'Accordo stesso.

Art 3.

(Copertura finanziaria).

  1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 210.415 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, e di euro 267.460 annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 4.

(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 6 febbraio 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei

Ministri

Fini, Ministro degli affari esteri Matteoli, Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio Visto, il Guardasigilli: Castelli ----------

Accord
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo
Allegato

ACCORDO SULLA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI ACQUATICI MIGRATORI

DELL'AFRICA-EURASIA

LE PARTI CONTRAENTI,

RICORDANDO che la Convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, del 1979, incoraggia le misure di cooperazione internazionale in vista della conservazione delle specie migratorie;

RICORDANDO inoltre che la prima sessione della Conferenza delle Parti alla Convenzione tenuta a Bonn nell'ottobre del 1985, ha incaricato il Segretariato della Convenzione di prendere misure appropriate per elaborare un Accordo sulle Anatidae del Paleartico occidentale;

CONSIDERANDO che gli uccelli acquatici migratori costituiscono una parte importante della diversita' biologica mondiale e, che, conformemente all'intendimento della Convenzione sulla diversita' biologica del 1992 e di Azione 21, dovrebbero essere conservate a vantaggio delle generazioni presenti e future;

CONSAPEVOLI dei vantaggi economici, sociali, culturali e ricreativi derivanti dai prelievi di alcune specie di uccelli acquatici migratori e dei valori ambientale, ecologico, genetico, scientifico, estetico, ricreativo, culturale, sociale ed economico degli uccelli acquatici migratori in generale;

CONVINTE che qualsiasi prelievo di uccelli acquatici migratori deve essere effettuato conformemente al concetto dell'uso sostenibile, in considerazione dello stato di conservazione della specie in questione, sull'insieme della sua area di ripartizione, nonche' delle sue caratteristiche biologiche;

CONSAPEVOLI della particolare vulnerabilita' degli uccelli acquatici migratori, dovuta al fatto che la loro migrazione avviene su lunghe distanze e che essi sono tributari delle reti di zone umide la cui superficie diminuisce e si degrada a seguito di attivita' umane non conformi al principio dell'uso sostenibile, come lo sottolinea la Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionali particolarmente in quanto habitat degli uccelli acquatici, del 1971;

RICONOSCENDO il bisogno di adottare immediatamente misure per porre fine al declino delle specie di uccelli acquatici migratori e dei loro habitat nello spazio geografico in cui si svolgono i sistemi di migrazione degli uccelli acquatici di Africa-Eurasia;

CONVINTE che la conclusione di un Accordo multilaterale e la sua attuazione mediante misure coordinate e concertate contribuiranno in modo significativo ad una conservazione efficace degli uccelli acquatici migratori e dei loro habitat e avranno un effetto benefico su numerose altre specie di fauna e di flora;

RICONOSCENDO che ai fini di un'applicazione efficace del presente Accordo, occorrera' fornire un aiuto, a taluni Stati dell'area di ripartizione per la ricerca, la formazione e la sorveglianza continua relativa alle specie migratrici di uccelli acquatici ed ai loro habitat, per la gestione di questi habitat e per la creazione o il miglioramento di istituzioni scientifiche e amministrative incaricate dell'attuazione dell'Accordo.

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE

Articolo I - Portata di applicazione, definizioni e interpretazione
  1. Il settore geografico di applicazione geografica del presente Accordo e' 1 zona in cui si svolgono i sistemi di migrazione degli uccelli acquatici dell'Africa-Eurasia, come definita all'Allegato I del presente Accordo, di seguito denominata "zona dell'Accordo".

  2. Ai fini del presente Accordo:

    (a) "Convenzione" significa la Convenzione del 1979 sulla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica;

    (b) "Segretario della Convenzione" significa l'organo istituito conformemente all'Articolo IX della Convenzione;

    (c) Per "Uccelli acquatici", s'intendono le specie di uccelli che dipendono ecologicamente da zone umide durante una parte almeno del loro ciclo annuale, che hanno un'area di ripartizione situata interamente o parzialmente nella zona dell'Accordo e che figurano all'Allegato 2 del presente Accordo;

    (d) "Segretariato dell'Accordo" significa l'organo istituito conformemente all'Articolo VI, paragrafo 7 (b) del presente Accordo;

    (e) Parti significa, salvo diversa indicazione del contesto , le Parti al presente accordo;

    (f) "Parti presenti e votanti" significa le parti presenti che si sono espresse con un voto affermativo o negativo per determinare la maggioranza, non si tiene conto delle astensioni nel conteggio dei voti espressi,

    Inoltre, le espressioni definite nei capoversi 1 (a) (k) dell'articolo I della Convenzione hanno il medesimo senso, mutatis mutandis, nel presente Accordo.

  3. Il presente Accordo costituisce un Accordo ai sensi del paragrafo 3 dell'Articolo IV della Convenzione.

  4. Gli allegati del presente Accordo ne sono parte integrante. Ogni riferimento all'Accordo costituisce altresi' un riferimento ai suoi allegati.

Articolo II - Principi fondamentali
  1. Le Parti prendono misure coordinate per mantenere o ristabilire le specie di uccelli acquatici migratori in favorevoli condizioni di conservazione tal fine esse adottano, nei limiti della loro giurisdizione nazionale le misure stabilite all'Articolo III, nonche' i particolari provvedimenti previsti nel Piano di azione stabilito nell'Articolo IV del presente Accordo.

  2. Nell'applicare le misure del paragrafo 1 precedente le Parti dovrebbero tener conto del principio di precauzione.

Articolo III - Misure generali di conservazione
  1. Le Parti prendono provvedimenti per conservare gli uccelli acquatici migratori attribuendo una particolare attenzione alle specie in pericolo nonche' a quelli il cui stato di conservazione e' sfavorevole.

  2. A tal fine, le Parti:

(a) Concedono agli uccelli acquatici migratori in pericolo nella zona dell'Accordo, una protezione altrettanto rigorosa di quella prevista ai paragrafi 4 e 5 dell'Articolo III della Convenzione;

(b) si accertano che ogni utilizzazione di uccelli acquatici migratori sia fondata su di una valutazione effettuata sulla base delle miglior conoscenze disponibili sull'ecologia di questi uccelli, nonche' sul principio dell'uso sostenibile di tali specie e dei sistemi ecologici di cui sono tributari;

(c) individuano i siti e gli habitat degli uccelli acquatici migratori situati sul loro territorio e favoriscono la protezione, la gestione, la riabilitazione ed il restauro di questi siti, in collegamento con le organizzazioni enumerate all'articolo IX, paragrafi (a) e (b) del presente Accordo, interessati dalla conservazione degli habitat;

(d) coordinano i loro sforzi per fare in modo che un'adeguata rete di habitat venga mantenuta o, se del caso, ristabilita sull'insieme dell'area di ripartizione di ciascuna specie di uccelli acquatici migratori interessata, in particolare nel caso in cui zone umide si estendano sul territorio di piu' di una Parte al...

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