LEGGE 10 febbraio 2005, n. 19 - Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico-OCSE, con Allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione

Coming into Force01 Marzo 2005
Enactment Date10 Febbraio 2005
Published date28 Febbraio 2005
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2005/02/28/005G0039/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.48 del 28-02-2005 - Suppl. Ordinario n. 25
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico-OCSE, con Allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione.

Art 2.
  1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 28, paragrafo 3, della Convenzione stessa.

Art 3.
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 10 febbraio 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione
Allegato

Traduzione non ufficiale

CONVENZIONE CONCERNENTE LA RECIPROCA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA

IN MATERIA FISCALE

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economico (OCSE) , firmatari della presente Convenzione,

Considerando che lo sviluppo di movimenti internazionali di persone, di capitali, di beni e di servizi - di per se' positivo - ha aumentato le possibilita' di evasione e di frode fiscale necessitando in tal modo una crescente cooperazione fra le autorita' fiscali;

Prendendo atto con soddisfazione di tutti gli sforzi effettuati nel corso degli ultimi anni a livello sia bilaterale che multilaterale, per lottare contro l'evasione e le frodi fiscali;

Considerando che occorre un coordinamento degli sforzi fra gli Stati per incoraggiare tutte le forme di assistenza amministrativa in materia fiscale, per le tasse di qualsivoglia natura , garantendo al contempo un'adeguata protezione dei diritti dei contribuenti;

Riconoscendo che la cooperazione internazionale puo' svolgere un ruolo importante, facilitando una corretta valutazione degli obblighi fiscali ed aiutando il contribuente a far rispettare i suoi diritti ;

Considerando che i principi fondamentali in virtu' dei quali ogni persona puo' esigere, per la determinazione dei suoi diritti ed obblighi, una procedura regolare, devono essere riconosciuti in tutti gli Stati come applicabili in materia fiscale e che gli Stati dovrebbero sforzarsi ;di proteggere i legittimi interessi del contribuente, fornendogli in modo particolare un'adeguata protezione contro la discriminazione e la doppia imposizione;

Convinti pertanto che gli Stati non devono prendere provvedimenti ne' fornire informazioni in modo non conforme al loro diritto ed alla loro prassi, e che devono tenere conto del carattere riservato di tali informazioni, nonche' degli strumenti internazionali relativi alla protezione della vita privata ed al flusso di dati a carattere personale;

Desiderosi di concludere una Convenzione di reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale,

Hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I PORTATA DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE
Articolo 1 - Oggetto della Convenzione e persone interessate
  1. Le Parti si concedono reciprocamente, fatte salve le norme del Capitolo IV, un'assistenza amministrativa in materia fiscale. Tale assistenza include, se del caso, gli atti compiuti da organi giurisdizionali.

  2. Tale assistenza amministrativa include:

    1. lo scambio di informazioni, compresi controlli fiscali contestuali e la partecipazione a controlli fiscali svolti all'estero:

    2. il recupero di crediti d'imposta , comprese le misure

      conservatorie e

    3. la notifica di documenti.

  3. Una Parte fornira' assistenza amministrativa, a prescindere se la persona in oggetto e' residente o cittadina di una Parte o di ogni altro Stato.

Articolo 2 - Tasse in oggetto
  1. La presente Convenzione si applica :

    a. alle seguenti imposte:

    i. imposte sul reddito o sugli utili

    ii. imposte sui guadagni di capitale, riscosse separatamente dall'imposta sul reddito o sui guadagni.

    iii. imposte sull'attivo netto, riscosse per conto di una

    Parte; e

    b. alle seguenti imposte:

    i. imposte sul reddito, sui proventi o guadagni di capitale o sull'attivo netto, riscosse per conto delle suddivisioni politiche o delle collettivita' locali di una Parte,

    ii. contributi previdenziali obbligatori dovuti alle amministrazioni pubbliche o agli organismi di previdenza sociale di

    diritto pubblico, e

    iii. imposte di altre categorie, ad eccezione dei diritti doganali, riscosse per conto di una Parte, i.e.:

    1. tasse di successione o di donazione ,

    2. tasse sulla proprieta' immobiliare,

    3. tasse generali su beni e servizi, quali le tasse sul valore aggiunto o le tasse sulle vendite,

    4. tasse su determinati beni e servizi, come le imposte sui consumi,

    5. tasse sull'uso o la proprieta' di veicoli a motore

    6. tasse sull'uso o la proprieta' di beni mobili diversi dai veicoli a motore,

    7. Ogni altra tassa. .

    iv. tasse rientranti nelle categorie di cui al capoverso iii precedente, riscosse per conto di suddivisioni politiche o collettivita' locali di una Parte.

  2. Le tasse esistenti cui si applica la presente Convenzione sono enumerate all'Annesso A secondo le categorie di cui al paragrafo 1.

  3. Le Parti comunicano al Segretario Generale del Consiglio

    d'Europa o al Segretario

    Generale dell'OCSE (di seguito denominato Depositari) qualsiasi modifica da apportare all'Annesso A, risultante da una modifica della lista di cui al paragrafo 2. Tale modifica avra' effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica ad opera del Depositario.

  4. La presente Convenzione si applica inoltre, dal momento della loro introduzione, alle tasse di natura identica o analoga stabilite in una Parte dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti, in aggiunta alle tasse esistenti enumerate all'Annesso A o in loro sostituzione. In questo caso la Parte interessata informera' uno dei Depositari circa l'introduzione di tali tasse.

CAPITOLO II DEFINIZIONI GENERALI
Articolo 3 - Definizioni

1 Ai fini della presente Convenzione e salvo se il contesto esige una diversa interpretazione:

a. le espressioni "Stato richiedente" e "Stato richiesto " indicano rispettivamente qualsiasi Parte che chiede assistenza amministrativa in materia fiscale e qualsiasi Parte cui questa assistenza viene richiesta;

b. il termine "imposta" indica qualsiasi imposta o contributo di previdenza sociale, indicato dalla presente Convenzione in conformita' all'articolo 2;

c. l'espressione "credito fiscale " indica qualsiasi ammontare d'imposta, nonche' gli interessi, le sanzioni amministrative e le spese di recupero inerenti, dovute e tuttora non pagate.

d. L'espressione "autorita' competente" indica le persone e autorita' enumerate all'Annesso B;

e. Il termine " cittadini" nei confronti di una Parte, indica:

i. tutte le persone fisiche in possesso della nazionalita' di detta Parte,

ii. tutte le persone giuridiche, societa' di persone, associazioni ed altri enti istituiti in conformita' alla legislazione in vigore in detta Parte.

Per ogni Parte che formula una dichiarazione a tal fine, i termini di cui sopra sono da intendersi ai sensi delle definizioni contenute all'Annesso C.

  1. Per quanto riguarda l'applicazione della Convenzione ad opera di una Parte, ogni espressione che non vi e' definita, ha l'accezione attribuitale dal diritto di detta Parte concernente le imposte indicate dalla Convenzione, salvo se il contesto esige una...

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