LEGGE 14 gennaio 2013, n. 5 - Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunita' giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonche' norme di adeguamento all'ordinamento interno

Coming into Force30 Gennaio 2013
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2013/01/29/13G00023/CONSOLIDATED/20141029
Published date29 Gennaio 2013
Enactment Date14 Gennaio 2013
Official Gazette PublicationGU n.24 del 29-01-2013
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Autorizzazione all'adesione

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunita' giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004.

Art 2.

Ordine di esecuzione

  1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

Art 3.

Esecuzione delle sentenze della Corte internazionale di giustizia

  1. Ai fini di cui all'articolo 94, paragrafo 1, dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945 e reso esecutivo dalla legge 17 agosto 1957, n. 848, quando la Corte internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui e' stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile, il giudice davanti al quale pende controversia relativa alle stesse condotte rileva, d'ufficio e anche quando ha gia' emesso sentenza non definitiva passata in giudicato che ha riconosciuto la sussistenza della giurisdizione, il difetto di giurisdizione in qualunque stato e grado del processo.

  2. Le sentenze passate in giudicato in contrasto con la sentenza della Corte internazionale di giustizia di cui al comma 1, anche se successivamente emessa, possono essere impugnate per revocazione, oltre che nei casi previsti dall'articolo 395 del codice di procedura civile, anche per difetto di giurisdizione civile e in tale caso non si applica l'articolo 396 del citato codice di procedura civile.

Art 4.

Entrata in vigore

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 14 gennaio 2013 NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei

Ministri

Terzi di Sant'Agata, Ministro degli

affari esteri

Severino, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Severino

Convention
Allegato

UNITED NATIONS CONVENTION ON JURISDICTIONAL

IMMUNITIES OF STATES AND THEIR PROPERTY

Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione

Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunita' giurisdizionali degli Stati e dei loro beni

(Traduzione non ufficiale)

New York il 2 dicembre 2004

Gli Stati Parte alla presente Convenzione,

considerando che le immunita' giurisdizionali degli Stati e dei loro beni derivano da un principio generalmente accettato del diritto internazionale consuetudinario, tenendo presenti i principi del diritto internazionale sanciti nello Statuto delle Nazioni Unite,

convinti che una convenzione internazionale sulle immunita' giurisdizionali degli Stati e dei loro beni rafforzerebbe i principi dello Stato di diritto e la certezza del diritto, in particolare nei rapporti tra gli Stati e le persone fisiche e giuridiche, e contribuirebbe alla codificazione e allo sviluppo del diritto internazionale e all'armonizzazione delle pratiche in questo settore,

tenendo conto dell'evoluzione della pratica degli Stati per quanto concerne le immunita' giurisdizionali degli Stati e dei loro beni,

affermando che le regole del diritto internazionale consuetudinario continuano ad applicarsi alle questioni non disciplinate nella presente Convenzione,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Campo d'applicazione della presente Convenzione

La presente Convenzione si applica all'immunita' giurisdizionale di uno Stato e dei suoi beni davanti ai tribunali di un altro Stato.

Art. 2 Definizioni

  1. Ai fini della presente Convenzione:

    a) il termine «tribunale» si riferisce a ogni organo di uno Stato, qualunque sia la sua denominazione, abilitato a esercitare funzioni giudiziarie;

    b) il termine «Stato» designa:

    i) lo Stato e i suoi diversi organi di governo,

    ii) le componenti di uno Stato federale o le suddivisioni politiche dello Stato abilitate a compiere atti nell'esercizio dell'autorita' sovrana e che agiscono a tale titolo,

    iii) agenzie o organismi dello Stato o altri enti abilitati a compiere e che effettivamente compiono atti nell'esercizio dell'autorita' sovrana dello Stato,

    iv) i rappresentanti dello Stato che agiscono a tale titolo;

    c) l'espressione «transazione commerciale» designa:

    i) ogni contratto o transazione di natura commerciale per la vendita di beni o la prestazione di servizi,

    ii) ogni contratto di prestito o altra transazione di natura finanziaria, compreso ogni obbligo di garanzia o d'indennizzo connesso con un simile prestito o una simile transazione,

    iii) ogni altro contratto o altra transazione di natura commerciale, industriale o concernente la fornitura di beni o servizi, esclusi i contratti di lavoro.

  2. Per determinare se un contratto o una transazione sia una «transazione commerciale» ai sensi del paragrafo 1 lettera c), occorre tener conto in primo luogo della natura del contratto o della transazione, ma bisogna prendere in considerazione anche il suo obiettivo se le parti al contratto o alla transazione l'hanno convenuto o se, nella prassi dello Stato del foro, tale obiettivo e' pertinente per determinare la natura non commerciale del contratto o della transazione.

  3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 concernenti le definizioni dei termini impiegati nella presente Convenzione non pregiudicano l'impiego di tali termini ne' il senso che puo' essere dato loro in altri strumenti internazionali o nel diritto interno di uno Stato.

    Art. 3 Privilegi e immunita' non pregiudicati dalla presente Convenzione

  4. La presente Convenzione non pregiudica i privilegi e le immunita' di cui beneficia uno Stato in virtu' del diritto internazionale per quanto concerne l'esercizio delle funzioni:

    a) delle sue missioni diplomatiche, dei suoi posti consolari, delle sue missioni speciali, delle sue missioni presso le organizzazioni internazionali o delle sue delegazioni negli organi delle organizzazioni internazionali o alle conferenze internazionali; e

    b) delle persone che vi sono assegnate.

  5. La presente Convenzione non pregiudica nemmeno i privilegi e le immunita' che il diritto internazionale riconosce ratione personae ai capi di Stato.

  6. La presente Convenzione non pregiudica i privilegi e le immunita' che il diritto internazionale riconosce a uno Stato per quanto concerne aeromobili o oggetti spaziali che gli appartengono o che esso gestisce.

    Art. 4 Non retroattivita' della presente Convenzione

    Senza pregiudizio dell'applicazione delle regole della presente Convenzione alle quali le immunita' giurisdizionali degli Stati e dei loro beni sono assoggettate in virtu' del diritto internazionale indipendentemente dalla presente Convenzione, quest'ultima non si applica ad alcuna questione relativa alle immunita' giurisdizionali degli Stati e dei loro beni sollevata in un procedimento promosso contro uno Stato davanti a un tribunale di un altro Stato prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione tra gli Stati interessati.

    Art. 5 Immunita' degli Stati

    Uno Stato beneficia, per se stesso e per i suoi beni, dell'immunita' giurisdizionale davanti ai tribunali di un altro Stato, secondo le disposizioni della presente Convenzione.

    Art. 6 Modalita' d'attuazione dell'immunita' degli Stati

  7. Uno Stato attua l'immunita' degli Stati prevista nell'articolo 5 astenendosi dall'esercitare la sua giurisdizione in un procedimento davanti ai propri tribunali contro un altro Stato e, a tal fine, vigilando affinche' i suoi tribunali decidano d'ufficio che l'immunita' dell'altro Stato prevista nell'articolo 5 sia rispettata.

  8. Un procedimento davanti a un tribunale di uno Stato e' considerato promosso contro un altro Stato quando quest'ultimo:

    a) e' citato come parte nel procedimento; o

    b) non e' citato come parte nel procedimento, ma il procedimento e' di fatto mirato a recare pregiudizio ai suoi beni, diritti, interessi o attivita'.

    Art. 7 Consenso esplicito all'esercizio della giurisdizione

  9. Uno Stato non puo' invocare l'immunita' giurisdizionale in un procedimento davanti a un tribunale di un altro Stato nei confronti di una materia o di una causa se esso ha dato il suo esplicito consenso all'esercizio della...

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