LEGGE 10 novembre 1997, n. 408 - Adesione della Repubblica italiana alla convenzione per la regolamentazione della caccia alle balene, con annesso, fatta a Washington il 2 dicembre 1946, ed al protocollo relativo, fatto a Washington il 19 novembre 1956, e loro esecuzione

Coming into Force30 Novembre 1997
Enactment Date10 Novembre 1997
Published date29 Novembre 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/11/29/097G0436/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.279 del 29-11-1997 - Suppl. Ordinario n. 238
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla convenzione per la regolamentazione della caccia alle balene, con annesso, fatta a Washington il 2 dicembre 1946, ed al protocollo relativo, fatto a Washington il 19 novembre 1956.

Art 2.
  1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione ed al protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo X e dall'articolo III degli atti stessi.

Art 3.
  1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 19 milioni annue a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 4.
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 10 novembre 1997 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: FLICK

Convention

INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE REGULATION OF WHALING

Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione

TRADUZIONE NON UFFICIALE

CONVENZIONE INTERNAZIONALE

SULLA REGOLAMENTAZIONE DELLA CACCIA ALLE BALENE

I Governi i cui rappresentanti debitamente autorizzati hanno sottoscritto la presente Convenzione,

Riconoscendo l'interesse delle nazioni nel mondo a salvaguardare per le generazioni future le grandi risorse naturali rappresentate dalle razze di balene;

Considerando che nella storia della caccia alle balene si sono avuti eccessi di pesca in una zona dopo l'altra per una razza di balena dopo l'altra, a tal punto che e' ora divenuto essenziale proteggere tutte le specie di cetacei da un ulteriore abuso di pesca;

Consapevoli del fatto che nelle razze di cetacei potranno ancora avvenire aumenti naturali se la caccia alle balene sara' regolamentata in maniera appropriata, e che l'aumento nelle razze di cetacei consentira' di catturare un numero crescente di balene senza mettere a repentaglio le risorse naturali che rappresentano;

Riconoscendo che e' nell'interesse comune di ottenere il piu' rapidamente possibile un livello ottimale di razze di cetacei, e senza causare disagi economici e nutrizionali su vasta scala;

Riconoscendo che nella fase di conseguimento di tali obiettivi le operazioni di caccia alla balena dovranno essere limitate alle razze che possono meglio sostenere lo sfruttamento, al fine di fornire a talune specie di balene, ora impoverite in numero, un determinato periodo di tempo per poter ricuperare;

Desiderosi di stabilire un sistema di regolamentazione internazionale per le riserve di pesca di cetacei onde garantire la conservazione e lo sviluppo adeguato ed effettivo delle razze di balene in base ai principi incorporati nelle norme dell'Accordo internazionale sulla regolamentazione della caccia alle balene firmato a Londra l'8 giugno 1937 e nei Protocolli a tale Accordo firmati a Londra il 24 giugno 1938 ed il 26 Novembre 1945;

Avendo deciso di concludere una convenzione che preveda l'adeguata conservazione delle razze di balene, rendendo in tal modo possibile un ordinato sviluppo dell'industria della caccia alle balene;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo I
  1. La presente Convenzione include l'Annesso allegato che ne e' parte integrante. Tutti i riferimenti alla "Convenzione" saranno intesi nel senso di includere l'Annesso sia nei suoi termini attuali o come emendato in conformita' con le norme dell'Articolo V.

  2. La presente Convenzione si applica alle navi officina, ai stabilimenti a terra ed alle baleniere soggetti alla giurisdizione dei Governi contraenti, ed a tutte le acque in cui la caccia alle balene ed i relativi trattamenti sono svolti in maniera costante da tali navi officina, stabilimenti a terra e baleniere.

Articolo II

Nell'accezione utilizzata nella presente Convenzione:

  1. "Nave officina" significa una nave nella quale o sulla quale le balene sono trattate sia interamente che parzialmente;

  2. "stabilimento a terra" significa un impianto a terra in cui le balene sono trattate sia interamente che parzialmente;

  3. "baleniera" significa una nave utilizzata per cacciare, catturare, trainare, inseguire le balene, o andare in perlustrazione alla loro ricerca;

  4. "Governo contraente" significa ogni Governo che ha depositato uno strumento di ratifica o che ha notificato la sua adesione alla presente Convenzione.

Articolo III
  1. I Governi contraenti convengono di istituire una Commissione Internazionale per la caccia alle balene cui si fa riferimento qui di seguito come la Commissione, e che sara' composta da un membro di ciascun Governo contraente. Ciascun membro avra' un voto e potra' essere accompagnato da uno o piu' esperti e consiglieri.

  2. La Commissione eleggera' tra i suoi membri un Presidente ed un Vicepresidente e stabilira' il proprio Regolamento interno. Le decisioni della Commissione saranno adottate a maggioranza semplice dei membri votanti; tuttavia per intraprendere attivita' secondo l'Articolo V, sara' necessaria una maggioranza di tre quarti di tali membri votanti. Il Regolamento interno puo' prevedere che decisioni siano adottate diversamente che alle riunioni della Commissione.

  3. La Commissione puo' nominare il suo Segretario ed il personale.

  4. La Commissione puo' istituire, con la partecipazione dei suoi membri ed esperti o consiglieri, i comitati che riterra' opportuni per svolgere ogni funzione che potra' se del caso autorizzare.

  5. Le spese di ciascun membro della Commissione e dei suoi esperti e consiglieri saranno stabilite e pagate dai rispettivi Governi.

  6. Poiche' le istituzioni specializzate collegate con le Nazioni Unite saranno competenti per la conservazione e lo sviluppo delle riserve di pesca dei cetacei e dei prodotti derivantine, ed in vista di evitare sovrapposizioni di funzioni, i Governi contraenti si consulteranno tra di loro entro due anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione per decidere se sia il caso di inquadrare la Commissione nell'ambito di un'istituzione specializzata connessa con le Nazioni Unite.

  7. Nel frattempo il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, previa concertazione con gli altri Governi contraenti, convochera' la prima riunione della Commissione ed iniziera' le consultazioni di cui al paragrafo 6 di cui sopra.

  8. Le successive riunioni della Commissione saranno convocate a seconda di come la Commissione potra' determinare.

Articolo IV
  1. La Commissione, in collaborazione con istituzioni indipendenti dei Governi contraenti o altre istituzioni pubbliche o private, stabilimenti o organizzazioni, o per il loro tramite o indipendentemente, potra':

    (a) incoraggiare, raccomandare o, se necessario, organizzare studi ed indagini relative alle balene ed alla caccia alle balene;

    (b) raccogliere ed analizzare informazioni statistiche sullo stato attuale e le tendenze delle razze di balene, ed agli effetti su di essi prodotti dalle attivita' di caccia alle balene;

    (c) studiare, valutare e divulgare le informazioni relative ai metodi per mantenere ed aumentare le popolazioni delle razze di balene.

  2. La Commissione disporra' la pubblicazione di rapporti sulle sue attivita', e potra' pubblicare in maniera indipendente o in collaborazione con l'Ufficio internazionale delle Statistiche sulla caccia alle balene a Sandefjord in Norvegia, e con altre organizzazioni ed istituzioni i rapporti che riterra' appropriati, nonche' informazioni statistiche, scientifiche ed altre pertinenti relative alle balene ed alla caccia alle balene.

Articolo V
  1. La Commissione potra' emendare periodicamente le disposizioni dell'Annesso adottando regolamenti relativi alla conservazione ed all'utilizzazione delle risorse in materia di balene, stabilendo (a) le specie protette e quelle non protette; (b) le stagioni aperte e chiuse; (c) le acque aperte e chiuse, compresa la designazione delle zone santuario: (d) i limiti dimensionali per ciascuna specie; (e) i tempi, i metodi e l'intensita' della caccia alle balene (compreso il...

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