Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, adottata Parigi il 18 ottobre 1950.
LEGGE 24 novembre 1978, n. 812 - Adesione alla convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950, e sua esecuzione
Coming into Force | 07 Gennaio 1979 |
ELI | http://www.normattiva.it/eli/id/1978/12/23/078U0812/ORIGINAL |
Published date | 23 Dicembre 1978 |
Enactment Date | 24 Novembre 1978 |
Official Gazette Publication | GU n.357 del 23-12-1978 |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 11 della convenzione stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 novembre 1978 PERTINI ANDREOTTI - FORLANI - MARCORA - ANTONIOZZI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX
Parte di provvedimento in formato grafico
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello in lingua francese.
CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA PROTEZIONE DEGLI UCCELLI
I Governi firmatari della presente Convenzione,
Consci del pericolo di sterminio che minaccia alcune specie di
uccelli, preoccupati d'altro canto della diminuzione numerica di altre specie e, in particolare, delle specie migratrici,
Considerando che dal punto di vista della scienza, della protezione
della natura e dell'economia propria di ogni nazione, tutti gli uccelli devono, in linea di massima, essere protetti,
Hanno riconosciuto la necessita' di modificare la Convenzione
internazionale per la protezione degli uccelli utili all'agricoltura firmata a Parigi il 19 marzo 1902, ed hanno convenuto le seguenti disposizioni:
La presente Convenzione ha per oggetto la protezione degli uccelli
viventi allo stato selvatico.
Salve le eccezioni previste dagli articoli 6 e 7 della presente
Convenzione, devono essere protetti:
-
almeno durante il loro periodo di riproduzione, tutti gli
uccelli e, inoltre, i migratori durante il loro percorso di ritorno verso il loro luogo di nidificazione ed in particolare in marzo, aprile, maggio, giugno e luglio;
-
durante tutto l'anno le specie minacciate di estinzione o che
presentino un interesse scientifico.
Salve le eccezioni previste dagli articoli 6 e 7 della presente
Convenzione, viene fatto divieto di importare, esportare, trasportare, vendere, mettere in vendita, acquistare, regalare o trattenere durante il periodo di protezione della specie, qualsiasi uccello vivo o morto od ogni parte di un uccello che sia stato ucciso o catturato contravvenendo alle disposizioni della presente
Convenzione
Convenzione viene fatto divieto, durante il periodo di protezione di una determinata specie, in particolare durante il suo periodo di riproduzione, di sottrarre o di distruggere i nidi in via di costruzione od occupati, di prendere o di danneggiare, trasportare, importare od esportare, vendere, mettere in vendita, acquistare od anche distruggere le uova o i loro gusci nonche' le nidiate di uccellini vivi allo stato selvatico.
Tuttavia, tali divieti...
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