LEGGE 24 novembre 1978, n. 812 - Adesione alla convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950, e sua esecuzione

Coming into Force07 Gennaio 1979
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1978/12/23/078U0812/ORIGINAL
Published date23 Dicembre 1978
Enactment Date24 Novembre 1978
Official Gazette PublicationGU n.357 del 23-12-1978
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, adottata Parigi il 18 ottobre 1950.

Art 2.

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 11 della convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 24 novembre 1978 PERTINI ANDREOTTI - FORLANI - MARCORA - ANTONIOZZI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Convention

CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX

Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello in lingua francese.

CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA PROTEZIONE DEGLI UCCELLI

I Governi firmatari della presente Convenzione,

Consci del pericolo di sterminio che minaccia alcune specie di

uccelli, preoccupati d'altro canto della diminuzione numerica di altre specie e, in particolare, delle specie migratrici,

Considerando che dal punto di vista della scienza, della protezione

della natura e dell'economia propria di ogni nazione, tutti gli uccelli devono, in linea di massima, essere protetti,

Hanno riconosciuto la necessita' di modificare la Convenzione

internazionale per la protezione degli uccelli utili all'agricoltura firmata a Parigi il 19 marzo 1902, ed hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Articolo 1

La presente Convenzione ha per oggetto la protezione degli uccelli

viventi allo stato selvatico.

Articolo 2

Salve le eccezioni previste dagli articoli 6 e 7 della presente

Convenzione, devono essere protetti:

  1. almeno durante il loro periodo di riproduzione, tutti gli

    uccelli e, inoltre, i migratori durante il loro percorso di ritorno verso il loro luogo di nidificazione ed in particolare in marzo, aprile, maggio, giugno e luglio;

  2. durante tutto l'anno le specie minacciate di estinzione o che

    presentino un interesse scientifico.

Articolo 3

Salve le eccezioni previste dagli articoli 6 e 7 della presente

Convenzione, viene fatto divieto di importare, esportare, trasportare, vendere, mettere in vendita, acquistare, regalare o trattenere durante il periodo di protezione della specie, qualsiasi uccello vivo o morto od ogni parte di un uccello che sia stato ucciso o catturato contravvenendo alle disposizioni della presente

Convenzione

Articolo 4 - Salve le eccezioni formulate negli articoli 6 e 7 della presente

Convenzione viene fatto divieto, durante il periodo di protezione di una determinata specie, in particolare durante il suo periodo di riproduzione, di sottrarre o di distruggere i nidi in via di costruzione od occupati, di prendere o di danneggiare, trasportare, importare od esportare, vendere, mettere in vendita, acquistare od anche distruggere le uova o i loro gusci nonche' le nidiate di uccellini vivi allo stato selvatico.

Tuttavia, tali divieti...

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