LEGGE 29 novembre 1980, n. 922 - Adesione all'accordo europeo sulle grandi strade a traffico internazionale (AGR), con allegati, aperto alla firma a Ginevra dal 15 novembre 1975 al 31 dicembre 1976, e sua esecuzione

Coming into Force20 Gennaio 1981
Enactment Date29 Novembre 1980
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1981/01/05/080U0922/ORIGINAL
Published date05 Gennaio 1981
Official Gazette PublicationGU n.3 del 05-01-1981 - Suppl. Ordinario
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire all'accordo europeo sulle grandi strade a traffico internazionale (AGR), con allegati, aperto alla firma a Ginevra dal 15 novembre 1975 al 31 dicembre 1976.

Art 2.

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 6 dell'accordo stesso.

Art 3.

Con decreti del Ministro dei lavori pubblici saranno aggiornati gli itinerari e la classificazione di tronchi di strade od autostrade, in armonia con gli interventi strutturali che potranno essere realizzati nell'ambito dei capisaldi indicati nell'allegato I dell'accordo di cui all'articolo 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 29 novembre 1980 PERTINI FORLANI - COLOMBO - NICOLAZZI - FORMICA Visto, il Guardasigilli: SARTI

Accord

ACCORD europeen sur les grandes routes de trafic international (AGR)

Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'Accordo, fra cui il testo francese qui sopra riportato.

ACCORDO europeo sulle grandi strade a traffico internazionale (AGR)

LE PARTI CONTRAENTI,

CONSCIE della necessita' di facilitare e sviluppare in Europa il traffico stradale internazionale,

CONSIDERANDO che, per assicurare e sviluppare le relazioni tra i Paesi europei, e' necessario prevedere un piano coordinato di costruzione e di sviluppo di strade adattate alle esigenze del traffico internazionale futuro,

HANNO CONVENUTO quanto segue:

ARTICOLO 1 - Definizione ed adozione della rete internazionale "E"

Le Parti contraenti adottano il progetto di rete stradale qui appresso indicato "Rete internazionale E" e descritto all'allegato I del presente Accordo, a titolo di piano coordinato di costruzione e di sviluppo di strade di interesse internazionale che esse si propongono di intraprendere nel quadro dei loro programmi nazionali.

ARTICOLO 2

La rete internazionale "E" e' costituita da un sistema a griglia di strade di riferimento e di orientamento generale nord-sud ed ovest-est; esso comprende anche strade intermedie situate tra le strade di riferimento e strade collaterali di diramazione o di collegamento.

ARTICOLO 3 - Costruzione e sviluppo di strade della rete internazionale "E"

Le strade della rete internazionale "E" a cui si riferisce l'articolo 1 del presente Accordo debbono essere rese conformi alle disposizioni dell'allegato II del presente Accordo.

ARTICOLO 4 - Segnalazione delle strade della rete internazionale "E"
  1. Le strade della rete internazionale "E" saranno identificate e indicate per mezzo del segnale descritto nell'allegato III del presente Accordo.

  2. Tutti i segnali utilizzati per designare le strade "E" che non siano conformi alle disposizioni del presente Accordo e ai suoi allegati dovranno essere eliminati entro i tre anni successivi alla data in cui il presente Accordo entrera' in vigore per lo Stato interessato, in applicazione dell'articolo 6.

  3. Entro i quattro anni successivi alla data in cui il presente Accordo entrera' in vigore per lo Stato interessato, in applicazione dell'articolo 6, dovranno essere sistemati su tutte le strade della rete internazionale "E" dei nuovi segnali conformi a quello descritto nell'allegato III del presente Accordo.

  4. Le disposizioni del presente articolo non sono soggette alle limitazioni, che possano derivare dai programmi nazionali, di cui all'articolo 1 del presente Accordo.

ARTICOLO 5 - Procedura per la firma del presente Accordo e per divenirne parte
  1. Il presente Accordo sara' aperto fino al 31 dicembre 1976 alla firma sia degli Stati che siano membri della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa, sia di quelli ammessi alla Commissione a titolo consultivo conformemente al paragrafo 8 del mandato di tale Commissione.

  2. Tali Stati potranno divenire parte del presente Accordo mediante:

    1. firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione;

    2. firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione,

      seguita da ratifica, accettazione o approvazione; o

    3. adesione.

  3. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione saranno effettuate mediante il deposito di uno strumento in buona e debita forma presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

ARTICOLO 6 - Entrata in vigore del presente Accordo
  1. Il presente Accordo entrera' in vigore 90 giorni dopo la data in cui i governi di otto Stati avranno sia firmato l'Accordo senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione, sia depositato uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, a condizione che una o piu' strade della rete internazionale "E" colleghino in modo ininterrotto i territori di almeno quattro degli Stati che abbiano firmato o depositato un tale strumento. Se tale condizione non e' soddisfatta, l'Accordo entrera' in vigore 90 giorni dopo la data sia della firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione, sia del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione che permettera' di soddisfare la suddetta condizione.

  2. Per ogni Stato che depositera' il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione dopo la data dalla quale decorre il termine di 90 giorni specificato al paragrafo 1 del presente articolo, l'Accordo entrera' in vigore 90 giorni dopo la data del suddetto deposito.

  3. Al momento della sua entrata in vigore, il presente Accordo abroghera' e sostituira', nei rapporti fra le Parti contraenti, la Dichiarazione sulla costruzione delle grandi strade di traffico internazionale, firmata a Ginevra il 16 settembre 1950.

ARTICOLO 7

(Procedura di emendamento del testo principale del presente Accordo)

  1. Il testo principale del presente Accordo potra' essere emendato con una delle procedure definite nel presente articolo.

  2. a) Su richiesta di una Parte contraente ogni emendamento proposto da tale Parte al testo principale del presente Accordo sara' esaminato dal Gruppo di lavoro dei trasporti stradali della Commissione economica per l'Europa (CEE).

    1. Se viene adottato da una maggioranza di due terzi dei membri presenti e votanti e se tale maggioranza comprende una maggioranza dei due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti, l'emendamento sara' comunicato per l'accettazione a tutte le Parti contraenti dal Segretario generale.

    2. Se l'emendamento viene accettato dai due terzi delle Parti contraenti, il Segretario generale lo notifichera' a tutte le Parti contraenti e l'emendamento entrera' in vigore dodici mesi dopo la data di tale notifica. L'emendamento entrera' in vigore per tutte le Parti contraenti ad eccezione di quelle che avranno dichiarato di non accettarlo prima della sua entrata in vigore.

  3. Su richiesta di almeno un terzo delle Parti contraenti sara' convocata dal Segretario generale una conferenza alla quale saranno invitati gli Stati indicati dall'articolo 5. Si seguira' la procedura indicata ai commi a) e b) del paragrafo 2 del presente articolo per ogni emendamento sottoposto all'esame di tale conferenza.

ARTICOLO 8 - Procedura di emendamento dell'allegato I al presente Accordo
  1. L'allegato I al presente Accordo potra' essere emendato con la procedura definita nel presente articolo.

  2. Su richiesta di una Parte contraente, ogni emendamento proposto da questa Parte - all'allegato I al presente Accordo sara' esaminato dal Gruppo di lavoro dei trasporti stradali della Commissione economica per l'Europa (CEE).

  3. Se viene adottato dalla maggioranza dei membri presenti e votanti e se tale maggioranza comprende la maggioranza delle Parti contraenti presenti e votanti, l'emendamento sara' comunicato dal Segretario generale alle amministrazioni competenti delle Parti contraenti direttamente interessate. Sono considerate Parti contraenti direttamente interessate:

    1. nel caso dell'inserimento di una nuova strada internazionale A, o della modifica di una strada internazionale A gia' esistente, ogni Parte contraente il cui territorio viene percorso dalla strada in questione;

    2. nel caso di inserimento di una nuova strada internazionale B o della modifica di una strada...

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