L'adempimento del contratto di assicurazione nel rispetto degli obblighi di buona fede

AutoreVito Amendolagine
CaricaAvvocato, foro di Bari
Pagine282-283

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La sentenza in epigrafe pone in evidenza il delicato tema dell'esecuzione secondo buona fede degli obblighi contrattuali discendenti dal contratto di assicurazione per i danni derivanti dalla circolazione stradale e comportanti la variazione in pejus della classe di merito dell'assicurato.

In particolare, il Tribunale di Bari, confermando l'orientamento precedentemente formatosi nella materia qui considerata 1, ha statuito che la decisione dell'istituto assicuratore di voler comunque procedere alla liquidazione stragiudiziale del danno invocato dal danneggiato non può comportare un automatico declassamento del proprio assicurato in assenza del riscontro di una responsabilità di quest'ultimo in ordine alla produzione del sinistro. Il tribunale barese ha precisato che per procedersi alla variazione della classe di merito, in applicazione del noto metodo tariffario fondato sul bonus/malus, occorre preventivamente verificare se la condotta dell'assicurato sia stata tale da poter consentire all'assicuratore di liquidare il danno in favore del danneggiato con addebito - anche solo concorsuale - della responsabilità.

Questa è la soluzione che si ricava dalla motivazione della sentenza in cui sembra emergere chiaramente la violazione dell'art. 1917, secondo comma, c.c. 2), consumata dall'istituto assicuratore in danno del proprio cliente per non aver preventivamente avvisato quest'ultimo circa la propria decisione di procedere comunque alla definizione del sinistro e l'intero ragionamento seguito dal tribunale appare ruotare intorno alla corretta esplicazione della ratio sottesa alla suddetta norma il cui fine è quello di porre il danneggiante in una condizione tale da poter valutare in prima persona gli effetti conseguenti al sinistro verificatosi (con particolare riguardo a richieste di risarcimento per importi poco più che irrisori), in un'ottica volta ad evitare l'incremento del premio assicurativo, la cui maggiorazione, di per sè, potrebbe rivelarsi ben più onerosa rispetto all'entità del danno concretamente risarcibile 3. A ciò, aggiungasi che nonostante la limitata visuale presa in esame nella decisione, visto in prospettiva, il suddetto principio deve considerarsi operante tanto nell'ipotesi in cui l'assicuratore renda palese la propria intenzione di voler procedere ad una pronta liquidazione del danno, quanto nel caso opposto in cui, verificandosi un ritardo colpevole nella sua definizione, verrebbe a materializzarsi un'ingiustificata accentuazione dell'entità delle somme dovute a titolo di risarcimento 4.

Ed allora, come sembrerebbe evincersi dalla sentenza in commento, trova puntuale conferma l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità 5 basato sui ben noti principi generali 6 che presiedono la materia contrattuale: l'esecuzione del contratto di assicurazione non può in alcun modo prescindere dal rispetto della buona fede, in ragione della quale, poiché il ritardato adempimento dell'obbligazione di cui trattasi può comportare un aggravamento della posizione del debitore-assicurato, per poter giungere ad un'esclusione della responsabilità fondata sulla violazione del suddetto principio sotteso agli artt. 1175 e 1375, c.c. 7, l'assicuratore, una volta venuto a conoscenza dell'evento dannoso deve immediatamente attivarsi per assolvere agli impegni connessi alla polizza assicurativa, contestualmente informando il proprio cliente della possibile insorgenza dei maggiori oneri e costi conseguenti a lungaggini e ritardi...

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