LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2010, n. 59 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE e 2006/7/CE - (Legge comunitaria regionale 2010).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 2 del 12 gennaio 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga:

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La Regione Abruzzo, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in attuazione della legge regionale 30 ottobre 2009, n. 22 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), con la presente legge dispone l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonche' della direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualita' delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE.

  1. Con la presente legge da', altresi', attuazione agli articoli 101, 102, 106, 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

    Art. 2

    Sostituzione del comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11 recante: 'Nuove norme in materia di commercio' 1. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11 e' sostituito dal seguente:

    '6. (Requisiti morali) - Non possono esercitare l'attivita' commerciale di cui al comma 1:

    1. coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

    2. coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

    3. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

    4. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanita' pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

    5. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o piu' condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attivita', per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

    6. coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive.'.

    Art. 3

    Sostituzione del comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11

  2. Il comma 7 dell'articolo 1 della L.R. 11/2008 e' sostituito dal seguente:

    '7. (Requisiti morali). - Non possono esercitare l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 6, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralita' pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.'.

    Art. 4

    Sostituzione del comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11

  3. Il comma 8 dell'articolo 1 della L.R. 11/2008 e' sostituito dal seguente:

    '8 (Requisiti morali) - Il divieto di esercizio dell'attivita', ai sensi del comma 6, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il divieto di esercizio dell'attivita' non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.'.

    Art. 5

    Sostituzione del comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11

  4. Il comma 10 dell'articolo 1 della L.R. 11/2008 e' sostituito dal seguente:

    '10. (Requisiti professionali per l'attivita' commerciale relativa al settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande). - L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attivita' di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

    1. avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

    2. avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attivita' nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualita' di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualita' di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualita' di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

    3. essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purche' nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.'.

    Art. 6

    Sostituzione del comma 17 dell'articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11

  5. Il comma 17 dell'articolo 1 della L.R. 11/2008, e' sostituito dal seguente:

    '17. (Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato) L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato di cui alla lettera d) comma 3 sono soggetti a segnalazione certificata d'inizio attivita' (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/1990; la segnalazione e' presentata allo sportello unico per le attivita' produttive (SUAP) del comune competente per territorio. Nella SCIA il soggetto interessato dichiara:

    1. di essere in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 10 e dei requisiti morali di cui ai commi da 6 a 9;

    2. di aver rispettato i regolamenti e le disposizioni comunali in materia urbanistica, igienico-sanitaria, nonche' quelli relativi alla destinazione d'uso dei locali;

    3. il settore merceologico che intende attivare nonche' la superficie di vendita dell'esercizio;

    4. l'esito della valutazione di compatibilita' con le eventuali prescrizioni di cui ai commi da 67 a 69, stabilite dal Comune.'.

    Art. 7

    Sostituzione del comma 75 dell'articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11

  6. Il comma 75 dell'articolo 1 della L.R. 11/2008 e' sostituito dal seguente:

    '75 (Forme speciali di vendita al dettaglio: spacci interni). La vendita di prodotti a favore di dipendenti di enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonche' la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi e' soggetta a SCIA da presentare al SUAP del comune competente per territorio, ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via. Nella SCIA deve risultare la sussistenza dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10, della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneita' dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita.'.

    Art. 8

    Sostituzione del comma 76 dell'articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11

  7. Il comma 76 dell'articolo 1 della L.R. 11/2008 e' sostituito dal seguente:

    '76 (Apparecchi automatici). - La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici e' soggetta a SCIA, ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990; la SCIA e' presentata al SUAP del comune competente per territorio. Nella SCIA deve risultare la sussistenza del possesso dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10, il settore merceologico e l'ubicazione, nonche', ove l'apparecchio automatico venga installato su aree pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo o fuori da locali e' soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita, fermo restando che l'orario di apertura e chiusura e' liberalizzato.'.

    Art. 9

    Sostituzione del comma 77 dell'articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11

  8. Il comma 77 dell'articolo 1 della L.R. 11/2008 e' sostituito dal seguente:

    '77 (Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione). - La vendita al dettaglio per corrispondenza, o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione e' soggetta a SCIA ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990, da presentare al SUAP del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attivita'. E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. E' consentito l'invio di campioni di prodotto o di omaggi...

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